Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8933 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VARENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione: a) rilevato che al custode del bene immobile sottoposto a sequestro preventivo non era stata attribuita la facoltà di uso dello stesso, ha disposto la cessazione di ogni comportamento non autorizzato entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; b) ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOME, al fine di ottenere la sostituzione del custode e la revoca del decreto di sequestro preventivo disposto dal g.i.p. dello stesso Tribunale in data 20 – 21 gennaio 2022.
Avverso la citata ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 1832 del 23/11/2023, dep. 2024, di questa Sezione.
Nel frattempo, in data 16 ottobre 2023 il medesimo giudice dell’esecuzione ha pronunciato una nuova ordinanza, oggetto del ricorso che in questa sede si esamina. Con tale ordinanza, ribadito il rigetto della richiesta di revoca del custode, il giudice ha attribuito a quest’ultimo la facoltà d’uso dell’immobile e gli ha imposto cauzione, oltre al rispetto di determinate condizioni.
Nello stesso giorno, il medesimo giudice ha pronunciato distinta ordinanza (non oggetto di ricorso), con la quale ha nuovamente rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, osservando come sul precedente analogo provvedimento si fosse formato il giudicato cautelare.
Nell’interesse del COGNOME è stato dunque proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 16 ottobre 2023, pronunciata dal giudice dell’esecuzione.
In premessa, il ricorrente osserva che l’ordinanza già impugnata (quella del 14 luglio 2023) e quella oggetto del presente ricorso «riguardano le medesime contestazioni».
Il ricorso è affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano i vizi di cui all’art. 606, comma 1 lett. b-c-d cod. proc. pen., in relazione al rigetto della richiesta di revoca nonostante il difetto del periculum in mora, quanto meno con riguardo al requisito della concretezza.
GLYPH
I
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riguardo al mancato rispetto del diritto di proprietà in capo all’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione del custode, portatore di interessi personali e accusato di una serie di delitti.
2.3. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, con riguardo all’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione «avverso la violazione degli artt. 323, 334, 33 e 650 c.p.».
2.4. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale per avere il giudice dell’esecuzione consentito al custode di servirsi dell’immobile a tempo indetermiNOME.
2.5. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, tenuto conto della possibilità che, per effetto della trascrizione del vincolo presso la conservatoria dei registri immobiliari, il bene poteva essere lasciato nella disponibilità del ricorrente, tenuto pure al pagamento dell’IMU.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi testualmente alle conclusioni prese dall’Ufficio nel procedimento conclusosi con la citata sentenza n. 1832/2024.
4. Il ricorso è inammissibile.
Si tratta di un ricorso generico e confuso, che deduce in maniera indistinta e cumulativa diversi tra i vizi di legittimità, in modo contraddittorio: così, in tutti i motivi deduce violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. C cod. proc. pen., senza indicare quali siano gli atti processuali viziati e da quale patologia; e deduce pure, nel primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. D), cod. proc. pen., senza alcun riferimento alla prova pretermessa ed alla sua decisività.
Non è fuori luogo ricordare che non può essere attribuita al giudice di legittimità «la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535).
La promiscuità, confusione, perplessità ed aspecificità dei motivi rende il ricorso inammissibile.
Infine, può semplicemente essere richiamata e riprodotta, in quanto perfettamente condivisibile, la motivazione della sentenza n. 1832 del 23/11/2023, dep. 2024, di questa Sezione, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza precedente, che trattava le medesime questioni qui di interesse (a parte la facoltà di uso concessa o meno al custode, che è comunque solo genericamente dedotta nel quarto motivo): «premesso che, in tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il provvedimento è eseguito con la sua trascrizione presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese alla misura, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode (Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275594 – 01), si osserva, in disparte ogni ulteriore rilievo di carattere processuale: a) che il ricorrente insiste nel non indicare su quale base riposerebbe l’asserita assenza di un pentulum in mora; b) che la richiesta di sostituzione del custode è sorretta da un nominale e assertivo riferimento a titoli di reato e da una critica relativa all’assenza di terzietà del custode che, proprio alla luce della cit. Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019, COGNOME non ha alcuna base giuridica, per come formulata».
Nessuna violazione di legge è comunque ravvisabile, al di là dell’assorbente considerazione circa la genericità della doglianza, nell’aver attribuito al custode, previa prestazione di idonee garanzie, la facoltà d’uso dell’immobile.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.