Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati e le lezioni pratiche da trarne.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato. L’obiettivo del ricorso era ottenere una revisione della pena, ritenuta evidentemente non congrua.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello procedurale. L’inammissibilità scatta quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, impedendo al giudice di valutarne il contenuto.
Nel caso specifico, il vizio fatale è stato individuato nella “genericità assoluta” del motivo presentato.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, hanno osservato che la Corte di Appello di Bari aveva, in realtà, fornito una motivazione congrua e adeguata in merito alla determinazione della pena. La sentenza impugnata spiegava in modo esauriente le ragioni che avevano portato a quel specifico trattamento sanzionatorio.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorso presentato era affetto da una grave carenza. Il ricorrente si era limitato a contestare la sanzione in modo generico, senza però spiegare nel dettaglio quali fossero i presunti “evidenti vizi della motivazione” della sentenza d’appello. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario, invece, articolare una critica puntuale, indicando specificamente le parti della motivazione che si ritengono errate, illogiche o carenti e spiegando il perché.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Genericità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Ma non solo: la legge prevede anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
In questa vicenda, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente a quella di legittimità, deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. I ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, generici, non solo non raggiungono lo scopo sperato, ma comportano anche un significativo onere economico, oltre a quello delle spese legali per la propria difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”. Il ricorrente non ha specificato le ragioni per cui la sentenza della Corte di Appello presenterebbe vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio.
Cosa aveva motivato la Corte di Appello secondo la Cassazione?
Secondo la Corte di Cassazione, la Corte di Appello aveva motivato in modo congruo la sua decisione in merito al trattamento sanzionatorio applicato al condannato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’ 08/01/2024