Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a questa drastica conclusione, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su una versione alternativa dei fatti, in particolare giustificando la sua presenza in un’abitazione e il motivo per cui non aveva risposto al citofono. L’appellante lamentava che i giudici di merito non avessero dato credito alla sua versione, ritenendo insufficiente la motivazione della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Secondo i giudici supremi, le doglianze presentate erano viziate da genericità. Invece di contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre una propria interpretazione dei fatti. Questo tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove è estraneo al ruolo della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni: Genericità e Divieto di Rivalutazione del Fatto
La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era congrua e logica nell’accertare il reato e nell’escludere la veridicità della versione difensiva. Il ricorso, al contrario, non individuava vizi specifici della sentenza impugnata, ma si limitava a contrapporre una narrazione alternativa. Questo configura un motivo generico, che non può essere accolto in sede di legittimità.
Il giudizio di Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione, non di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro. I cosiddetti “apprezzamenti in fatto” sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere oggetto di una “diversa ed autonoma rivalutazione” da parte della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con le conseguenze previste dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale per i casi di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, pertinenti e giuridicamente validi. Proporre un appello basato sulla semplice speranza di una riconsiderazione dei fatti non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo unico presentato era affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte d’Appello e mirava a una rivalutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le argomentazioni del ricorrente non criticavano specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitavano a contrapporre la propria versione dei fatti a quella accertata dai giudici di merito, senza un’adeguata critica giuridica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5132 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 16/05/1972
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell’abitazione dell’imputato per non avere risposto al citofono perché incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consi liere estensore
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