Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un ricorso inammissibile non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. L’ordinanza n. 2704/2024 della Settima Sezione Penale offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando come la genericità delle argomentazioni si traduca in una condanna certa.
Il Contesto Processuale: l’Appello alla Suprema Corte
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, che li vedeva soccombenti. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte è stato netto e ha evidenziato una carenza fondamentale nella strategia difensiva.
La Decisione: la Netta Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi presentati da entrambi gli imputati come inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza, ma si ferma a un livello preliminare: la validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità e la Ripetitività dei Motivi
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione cruciale: i motivi addotti nei ricorsi erano ‘generici e meramente riproduttivi’. Questo significa che gli argomenti presentati non costituivano una critica puntuale e specifica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a ripetere obiezioni già sollevate, esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Cassazione ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già fornito ‘corretti argomenti giuridici’ per disattendere quelle stesse censure (facendo specifico riferimento alle pagine 3 e 4 della sentenza d’appello). Proporre nuovamente le stesse questioni senza articolare una critica specifica alla motivazione del giudice di secondo grado rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni: un Principio di Responsabilità Processuale
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale, consolidato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000). Chi propone un’impugnazione senza fondamento, agendo ‘in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve farsi carico delle conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria non è solo una punizione, ma serve anche a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legittimità concreti e specifici, non una terza opportunità per ridiscutere il merito dei fatti già ampiamente vagliati.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina la questione nel merito perché il ricorso non possiede i requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, i motivi erano ‘generici e meramente riproduttivi’ di censure già respinte in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Perché un motivo di ricorso viene considerato ‘generico e meramente riproduttivo’?
Un motivo è tale quando non contesta in modo specifico e puntuale le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse obiezioni già valutate e respinte dal giudice del grado precedente, senza aggiungere nuovi profili di critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4 quanto alla responsabilità della COGNOME cui si riferisce il primo motivo di ricorso, nonché pagina 4 con riferimento alla recidiva contestata c il secondo motivo di ricorso);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.