Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Sconfitta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera questo vaglio preliminare, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava principalmente due questioni:
1. Un vizio procedurale: Sosteneva che il processo d’appello fosse nullo a causa del mancato rinvio di un’udienza, richiesto dal suo difensore per un legittimo impedimento dovuto a un altro procedimento.
2. Una questione di merito: Affermava di essere parzialmente incapace di intendere e di volere, circostanza che, a suo dire, non era stata adeguatamente considerata.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto entrambe le argomentazioni, motivando dettagliatamente la propria decisione.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere una mera riproposizione delle censure già formulate nei gradi precedenti, ma devono contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato, non limitarsi a ripetere le proprie tesi.
Le motivazioni della decisione sul ricorso inammissibile
La Cassazione ha rilevato che i motivi presentati erano sia generici che riproduttivi delle argomentazioni già adeguatamente confutate in appello. Il ricorso, infatti, si disinteressava completamente del contenuto della sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con la sua motivazione.
Nello specifico, i giudici hanno evidenziato due punti cruciali:
* Sull’impedimento del difensore: La Corte d’Appello aveva già chiarito che il difensore, nel procedimento che causava l’impedimento, non era l’unico legale ma un codifensore. Questa circostanza, secondo la giurisprudenza, non costituisce un legittimo impedimento che obbliga al rinvio. Il ricorso non ha contestato questa specifica ratio decidendi, limitandosi a riproporre la doglianza.
* Sull’incapacità parziale: La sentenza d’appello aveva sottolineato che dagli atti processuali non emergeva alcun elemento concreto che potesse far sorgere dubbi sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. Il ricorrente, anche in questo caso, non ha fornito nuove prove o argomenti critici contro questa valutazione, ma ha solo ribadito la sua tesi in modo astratto.
Le conclusioni: le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono il sistema giudiziario. La decisione ribadisce l’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, che dialoghino criticamente con la decisione che si intende contestare, pena la loro irricevibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, riproducevano censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello e non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo all’impedimento del difensore?
La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già correttamente evidenziato che l’impedimento non era legittimo, poiché il legale risultava essere un codifensore nell’altro procedimento, una circostanza che non giustifica il rinvio dell’udienza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33063 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il 31/08/1959
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME Salvatore
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di cens adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi. del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che: 1) quanto ad omesso rinvio, ha rilevato come il difensore che aveva rappresentato un impedimento per un differente procedimento, in tale processo che si sarebbe dovuto tenere contestualmente risultava codifensore (pag. 2); 2) quanto alla dedotta incapacità anche parziale di intendere di volere, ha dato conto che da nessun atto (ma allegato nel corso del processo) emergessero problematiche di tale natura da poter fondare la dedotta incapacità anche parziale (pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.