Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla procedura penale: la precisione è fondamentale. Quando si contesta una sentenza, non basta esprimere un dissenso generico; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Vediamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso che ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenuto responsabile di un reato, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, non perché la Corte abbia ritenuto giuste le conclusioni dei giudici di merito, ma perché non ha nemmeno potuto esaminare il caso nel dettaglio.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso presentato era manifestamente infondato e, soprattutto, i motivi addotti erano del tutto generici e aspecifici, in violazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Generico?
La Corte ha spiegato che la sentenza d’appello era ben motivata, basata su prove definite e significative e priva di vizi logico-giuridici. Il problema risiedeva nell’atto di ricorso stesso. I giudici hanno evidenziato che l’unico motivo proposto era ‘del tutto generico e aspecifico’.
Cosa significa concretamente? Significa che il ricorrente:
1. Non ha specificato le ragioni della sua doglianza: non ha indicato chiaramente quali punti della sentenza d’appello fossero errati e perché, sia dal punto di vista dei fatti che del diritto.
2. Non si è confrontato con la sentenza impugnata: l’atto di ricorso ignorava completamente le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello per giungere alla condanna, limitandosi a una critica superficiale.
In sostanza, un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve ‘demolire’ punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le crepe logiche o gli errori giuridici. In mancanza di questo confronto critico, l’impugnazione diventa un esercizio sterile e, come in questo caso, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: chi impugna ha l’onere di essere chiaro, specifico e pertinente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un’adeguata preparazione e senza reali possibilità di accoglimento. Per i cittadini e i professionisti del diritto, il messaggio è chiaro: la qualità e la precisione degli atti processuali sono requisiti non negoziabili per accedere a una tutela giurisdizionale efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘del tutto generico e aspecifico’. Non specificava le ragioni di critica in fatto e in diritto e non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti previsti dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Cosa significa che la sentenza d’appello aveva una ‘appropriata motivazione’?
Significa che, secondo la valutazione della Corte di Cassazione, la decisione dei giudici di secondo grado era ben argomentata, fondata su elementi probatori chiari e rilevanti, e non presentava errori logici o giuridici nel suo ragionamento, anche per quanto riguarda la determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 16/08/1991
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio.
L’unico motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alc modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consi re estensore
Il Presidente