Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, deve superare un vaglio di ammissibilità molto stringente. Non basta essere in disaccordo con la sentenza precedente; è necessario formulare motivi specifici, pertinenti e legalmente validi. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che fallisce questo primo, cruciale test. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza delle censure portino a una pronuncia di questo tipo, con conseguenze significative per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha deciso di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, contestando vari aspetti della decisione. Tuttavia, come vedremo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le argomentazioni difensive non fossero idonee a innescare una revisione della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso: Perché è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha bocciato il ricorso per due ragioni principali: la genericità di alcuni motivi e la manifesta infondatezza di altri. Questo significa che le doglianze erano, da un lato, troppo vaghe e, dall’altro, palesemente prive di fondamento giuridico.
Genericità delle Censure
Una delle critiche mosse dall’imputato riguardava la presunta lesione dei suoi diritti difensivi, legata a una tardiva correzione di un errore materiale. La Cassazione ha liquidato questo punto come “del tutto generico”, indicando che la lamentela non era stata articolata in modo specifico e circostanziato, tale da dimostrare un reale pregiudizio.
Manifesta Infondatezza e la scelta del rito
Altri motivi sono stati giudicati “manifestamente infondati”. Tra questi, la contestazione sull’inutilizzabilità di alcune prove è stata considerata superata dalla scelta processuale dell’imputato di optare per un rito “a prova contratta” (come il giudizio abbreviato). Tale scelta implica l’accettazione del materiale probatorio raccolto durante le indagini, precludendo successive contestazioni sulla sua utilizzabilità. Allo stesso modo, sono state respinte le critiche relative a un errore sulla data del reato, alla misura della pena e alla valutazione della recidiva, poiché erano argomenti già proposti in appello e adeguatamente respinti dai giudici di merito con motivazioni corrette e logiche.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sul principio fondamentale che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, i giudici hanno constatato che le censure del ricorrente miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle decisioni di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già fornito risposte “giuridicamente corrette, puntuali” e “coerenti” a tutte le obiezioni ora riproposte, senza presentare alcuna “manifesta incongruenza logica”. Pertanto, il ricorso non presentava alcun elemento valido per essere discusso nel merito.
Le conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita, ma è indispensabile presentare motivi di ricorso solidi, specifici e tecnicamente ineccepibili, che mettano in luce un effettivo errore di diritto e non un semplice dissenso sulla valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo per un verso del tutto generici e per altro verso manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
La scelta di un rito speciale può influire sull’ammissibilità di un futuro ricorso?
Sì, la scelta di un rito a prova contratta (come il giudizio abbreviato) può precludere la possibilità di sollevare in seguito determinate eccezioni, come quella sull’inutilizzabilità delle prove. Come evidenziato dalla Corte, tale scelta processuale ha reso manifestamente infondato uno dei motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45349 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 09/06/1974
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché
i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quant per un verso del tutto generici (quanto alla lesione alle relative prerogativ correlata alla tradiva correzione dell’errore materiale di cui al quarto motivo);
per altro verso manifestamente infondati in relazione alla ritenuta inutilizzabilità con il secondo motivo, travolta dalla scelta del rito a prova contratta, sia con r incidenza da ascrivere, rispetto alla lamentata violazione dell’ad 521 cpp, al indicazione della data di esecuzione della condotta, sia in ordine alla misura della pe alle generiche denegate e alla recidiva riscontrata, tutti argomenti già prospettati in censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con val giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, c riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.