Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 05/05/1966
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
u’kiita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, ‘di stile’ e stereotipato,
teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare,
sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono
essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la
enfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell’art.
192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti
all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati
ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. RAGIONE_SOCIALE Rv. 280027 – 04);
considerato che il secondo (sull’entità della pena), oltre alla confusa enunciazione (deducendo “violazione di legge in ordine alle motivazioni”), è totalmente generico, non indicando alcuna ragione specifica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.