Ricorso Inammissibile: Perché la Firma dell’Imputato Annulla l’Appello in Cassazione
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è una fase delicata del processo penale, governata da regole procedurali stringenti. Una recente ordinanza della Sesta Sezione Penale chiarisce le conseguenze della violazione di una di queste norme fondamentali, dichiarando un ricorso inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza imprescindibile della difesa tecnica qualificata nei giudizi di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, decideva di impugnare la decisione presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Il ricorso, tuttavia, veniva redatto e sottoscritto personalmente dall’imputato, senza l’assistenza e la firma di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Questa scelta procedurale si è rivelata fatale per l’esito dell’impugnazione, attivando l’applicazione di una norma specifica del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su una violazione diretta e palese dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
La Corte ha agito con una procedura snella, definita de plano, poiché la causa di inammissibilità era evidente e non richiedeva alcuna discussione in udienza pubblica. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dei giudici sono chiare e lineari. La legge richiede in modo tassativo che il ricorso per cassazione in materia penale sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa regola non ammette eccezioni e serve a garantire che le impugnazioni presentate alla Suprema Corte posseggano un livello tecnico-giuridico adeguato, filtrando questioni che non potrebbero trovare accoglimento.
La firma personale dell’imputato, anche se parte processuale, non possiede i requisiti di legge. Questo vizio formale è così grave da impedire la stessa instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. La Corte sottolinea che tale difetto è originario e insuperabile, rendendo irrilevante qualsiasi altra considerazione, inclusa la genericità dei motivi di ricorso che i giudici hanno comunque notato ad abundantiam.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il diritto di difesa nei gradi più alti della giurisdizione si esercita esclusivamente tramite una difesa tecnica qualificata. Per i cittadini, la lezione è chiara: tentare di presentare personalmente un ricorso in Cassazione è un’azione non solo inefficace, ma anche controproducente, poiché porta a un’inevitabile declaratoria di ricorso inammissibile e a una condanna economica. È fondamentale affidarsi sempre a un avvocato specializzato per garantire che i propri diritti siano tutelati nel rispetto delle forme previste dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La causa principale di inammissibilità è che il ricorso è stato proposto e sottoscritto direttamente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, che richiede obbligatoriamente la firma di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo modo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Un imputato può difendersi da solo davanti alla Corte di Cassazione?
No. La normativa processuale penale esclude categoricamente l’autodifesa nel giudizio di cassazione. È sempre necessaria la rappresentanza e la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di AOSTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ni udito il difensore
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente