Ricorso Inammissibile: Quando la Firma dell’Imputato Annulla l’Appello
Nel processo penale, il rispetto delle forme non è un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo di un requisito essenziale: la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato. Questo caso evidenzia come un errore procedurale possa precludere l’accesso al più alto grado di giudizio, con conseguenze definitive per l’imputato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’obiettivo era, come di consueto, ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava un vizio formale che si è rivelato fatale: era stato sottoscritto direttamente dall’imputato e non, come richiesto dalla legge, da un avvocato.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta e immediata. Con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché il vizio procedurale ha impedito l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
La Violazione dell’Art. 613 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, in seguito alle modifiche introdotte con la legge 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce che il ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La firma personale dell’imputato, pertanto, non è più sufficiente né valida per questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano sulla ratio della norma. L’obbligo della firma del difensore specializzato non è una pura formalità, ma risponde a una precisa esigenza di filtro tecnico. Il giudizio in Cassazione è un giudizio di legittimità, dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione delle norme di diritto e di procedura. Di conseguenza, il legislatore ha voluto assicurare che i ricorsi presentati siano tecnicamente fondati e redatti da professionisti con una competenza specifica, evitando così di sovraccaricare la Suprema Corte con impugnazioni pretestuose o prive dei requisiti tecnici indispensabili. La sottoscrizione da parte dell’imputato, contravvenendo a questa regola, rende l’atto radicalmente nullo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ha conseguenze concrete e gravose per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza della Corte d’Appello diventi definitiva e non più impugnabile. Oltre a ciò, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore qualificato per ogni fase del processo, specialmente per un atto complesso e tecnico come il ricorso per Cassazione. Un errore formale, come una firma mancante o non conforme, può vanificare ogni possibilità di difesa nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato sottoscritto personalmente dall’imputato anziché da un avvocato abilitato, in violazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente?
Risposta: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata.
Chi può firmare un ricorso per Cassazione in materia penale?
Risposta: Secondo la normativa vigente (art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge 103/2017), il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3216 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05.1Q6ZY) nato il 19/09/1995
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
efert .0-2 rWrS 75-311
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 151 NOME
NRG 27246/2024
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto dall’imputato, in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11Ì2024.