Ricorso Inammissibile: La Firma Digitale Mancante non Blocca Sempre la Giustizia
La recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio procedurale: la mancanza della firma digitale sugli allegati non rende automaticamente l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza del principio di conservazione degli atti processuali, garantendo che i vizi formali non essenziali non precludano l’accesso alla giustizia.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per detenzione di banconote contraffatte ai sensi dell’art. 455 c.p., presentava ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Il ricorso era articolato in tre distinti motivi:
1. La mancata acquisizione delle banconote sequestrate come prova decisiva.
2. La contraddittorietà della Corte d’Appello, che prima aveva disposto l’acquisizione delle banconote e poi aveva implicitamente revocato tale ordine.
3. L’erronea applicazione della legge riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello, tuttavia, dichiarava l’intero ricorso inammissibile. La ragione? La mancata apposizione della firma digitale del difensore sugli allegati al ricorso, un requisito previsto dalla normativa emergenziale per la gestione dei processi durante la pandemia.
Contro questa ordinanza di inammissibilità, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, sostenendo che il vizio formale riguardasse solo gli allegati relativi al primo e al terzo motivo, ma non al secondo, il quale era autonomo e non necessitava di alcun allegato per essere valutato.
La Questione del Ricorso Parzialmente Inammissibile
Il cuore della controversia verteva sulla corretta applicazione delle norme procedurali relative al deposito telematico degli atti. La normativa introdotta per l’emergenza sanitaria richiedeva la sottoscrizione digitale degli allegati per attestarne la conformità all’originale. La Corte d’Appello aveva interpretato questa mancanza in senso rigoroso, estendendo la sanzione dell’inammissibilità all’intero atto di impugnazione.
L’imputato, invece, sosteneva una tesi basata sulla logica e sul principio di conservazione degli atti: se un motivo di ricorso è autosufficiente e non dipende dagli allegati viziati, non c’è ragione per cui debba essere dichiarato inammissibile insieme agli altri. La Corte territoriale avrebbe dovuto, secondo la difesa, limitare la declaratoria di inammissibilità ai soli motivi inficiati dal vizio formale e trasmettere il ricorso alla Cassazione per la decisione sul motivo residuo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, ritenendo fondate le sue doglianze. I giudici supremi hanno ribadito un orientamento ormai consolidato: la mancanza della sottoscrizione digitale degli allegati non causa l’inammissibilità dell’intero ricorso, specialmente quando si tratta di allegati non essenziali o che non riguardano tutti i motivi di impugnazione.
Nel caso specifico, gli allegati privi di firma digitale erano pertinenti esclusivamente al primo e al terzo motivo. Il secondo motivo, che denunciava un vizio di procedura della Corte d’Appello (la revoca di un’ordinanza istruttoria), era perfettamente valutabile senza la necessità di consultare tali documenti. Pertanto, la Corte territoriale aveva errato nel dichiarare integralmente il ricorso inammissibile.
In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, la Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitare la sanzione ai soli motivi direttamente interessati dal vizio, trasmettendo il resto del ricorso al giudice di legittimità per la sua naturale trattazione.
Conclusioni
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso. Ha confermato, invece, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, decisione non contestata dall’imputato in questa sede. Di conseguenza, il ricorso originario, nei limiti del motivo ritenuto ammissibile, è stato trasmesso alla cancelleria centrale della Corte di Cassazione per essere iscritto a ruolo e deciso nel merito.
Questa sentenza rappresenta un’importante affermazione di un principio di ragionevolezza e proporzionalità, impedendo che un formalismo procedurale, seppur previsto dalla legge, possa compromettere il diritto di difesa in modo sproporzionato rispetto al vizio commesso.
La mancanza della firma digitale sugli allegati rende sempre un ricorso inammissibile?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è causa di inammissibilità dell’intero ricorso se gli allegati non sono essenziali o se il vizio riguarda solo alcuni dei motivi di impugnazione, mentre altri sono autonomi e valutabili indipendentemente.
Cosa significa “principio di conservazione degli atti processuali” in questo contesto?
Significa che un atto processuale, anche se presenta un vizio formale, deve essere salvato per la parte che non è affetta da tale vizio. La sanzione (in questo caso, l’inammissibilità) deve essere limitata solo ai motivi di ricorso direttamente collegati al documento non firmato digitalmente.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato solo parzialmente inammissibile?
La Corte d’Appello deve dichiarare l’inammissibilità solo per i motivi viziati e trasmettere il ricorso alla Corte di Cassazione, la quale procederà a esaminare e decidere nel merito i restanti motivi che sono stati ritenuti ammissibili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13198 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 455 c.p. in merito alla detenzione di tre banconote da 50 euro contraffatte, delle quali cercava di spenderne una senza successo.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per via telematica ai sensi dell’art. 24 I. n. 176/2020, articolando tre motivi. Con il primo deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva in merito alla mancata acquisizione agli atti delle banconote sequestrate al fine della valutazione dell’eventuale grossolanità della contraffazione. Con il secondo motivo denunziava vizi di motivazione, lamentando che la Corte, a fronte della mancata trasmissione delle suddette banconote da parte dell’organo di polizia che aveva proceduto al sequestro, avrebbe implicitamente revocato in maniera contraddittoria la propria ordinanza del 14 luglio 2022 con la quale aveva invece disposto d’ufficio l’acquisizione delle stesse banconote. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo il giudice dell’appello ritenuto di non poter valutare a tal fine l’offerta reale di risarcimento effettuata dall’imputato in ragione della inidonei delle modalità della sua esecuzione, che in realtà corrisponderebbero a quelle indicate nell’art. 162-ter c.p.
Con ordinanza del 27 dicembre 2022 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 24 comma 6-sexies I. n. 176/2020 in ragione della mancata apposizione della firma digitale del difensore in calce agli allegati all’att d’impugnazione, così come richiesto dal comma 6-bis dell’articolo da ultimo citato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ulteriore ricorso l’imputato, eccependo violazione di legge. Osserva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, nonostante gli allegati privi della sottoscrizione digitale fossero riferibili esclusivamente al primo ed al terzo motiv articolati nell’atto impugnazione, risultando dunque irrilevanti ai fini della valutazio delle censure invece proposte con il secondo motivo. Conseguentemente il giudice dell’appello avrebbe dovuto inoltrare il ricorso a quello di legittimità ai fini d decisione del suddetto motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ribadito anzitutto che oggetto di ricorso è l’ordinanza emessa il 27 dicembre 2022 dalla Corte d’appello di Firenze e non già la sentenza pronunziata dalla stessa il precedente 27 ottobre. Il perimetro della decisione rimessa oggi al giudice di legittimità riguarda, dunque, esclusivamente la legittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la menzionata sentenza. Ne consegue che l’accoglimento dell’odierna impugnazione non consente al Collegio di pronunziarsi anche sul primo ricorso, in quanto dello stesso la Corte non è mai stata investita proprio perché dichiarato inammissibile.
Ciò premesso le doglianze del ricorrente, come accennato, sono fondate. Con riguardo alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, oramai consolidata nel senso per cui non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all’originale, delle copie informatiche degli allegati all’atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell’impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 29173 del 11/05/2023, Anndouni, Rv. 284966).
In tal senso deve allora convenirsi con il ricorrente che gli allegati al ricorso propost avverso la menzionata sentenza si riferivano esclusivamente al contenuto delle doglianze proposte con il primo ed il terzo motivo d’impugnazione, ma non anche a quello del secondo motivo articolato con l’atto in questione, attinente all’asserita illegittimità della revoca da parte del giudice dell’appello del proprio provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ad oggetto l’acquisizione delle banconote che si assumono contraffatte e sequestrate dalla polizia giudiziaria. In tal senso, dunque, la Corte territoriale illegittimamente ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso ai sensi della norma succitata, in quanto avrebbe dovuto limitare tale declaratoria ai motivi in riferimento al cui contenuto gli allegati, pacificamente no conformi a quanto previsto dalla normativa emergenziale, risultavano essenziali, trasmettendo il ricorso al giudice di legittimità per la decisione del motivo relativamente al quale gli stessi dovevano considerarsi irrilevanti.
4. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente. Non deve invece disporsi la restituzione degli atti all Corte territoriale, che, ferma la già disposta inammissibilità del primo e del terz motivo d’impugnazione (decisione questa non censurata dal ricorrente) non potrebbe a questo punto che ritrasmetterli al giudice di legittimità senza necessità di adottare alcun ulteriore provvedimento. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza del 27 ottobre 2022, nei limiti in cui è stato ritenuto ammissibile, deve essere trasmesso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione, affinchè possa successivamente procedersi alla sua iscrizione a ruolo e alla sua decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27 ottobre 2022 e dispone trasmettersi il suddetto ricorso alla cancelleria centrale penale di questa Corte per la fascicolazione.
Il Presidente
NOME
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE