Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo della Firma del Difensore
L’accesso alla giustizia di ultima istanza, la Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali molto rigide. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: la necessità della rappresentanza tecnica qualificata. Quando un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato, anche se con firma autenticata, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Questo non è solo un dettaglio formale, ma una regola sostanziale che comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un cittadino condannato per il reato di danneggiamento aggravato sia in primo grado dal Tribunale di Verona sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Venezia. Non rassegnato alla condanna, l’imputato ha deciso di presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto, sebbene sottoscritto direttamente da lui, presentava una particolarità: la firma era stata autenticata da un avvocato. Tuttavia, questo accorgimento non è stato sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. I giudici hanno chiarito la distinzione cruciale tra la legittimazione a proporre il ricorso e le modalità di proposizione. La prima spetta alla parte (l’imputato), che ha il diritto sostanziale di impugnare una decisione a lui sfavorevole. La seconda, invece, riguarda l’esercizio concreto di tale diritto, che per il ricorso in Cassazione richiede obbligatoriamente la cosiddetta “rappresentanza tecnica”.
Questo significa che l’atto deve essere non solo redatto, ma anche sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, introducendo questa regola a pena di inammissibilità. Pertanto, l’iniziativa personale dell’imputato, pur comprensibile, si scontra con una barriera procedurale invalicabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su consolidati principi giurisprudenziali, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914/2018). Il principio è chiaro: qualsiasi tipo di provvedimento può essere impugnato in Cassazione solo tramite un avvocato cassazionista. La ratio della norma è garantire che il ricorso sia tecnicamente adeguato alla complessità del giudizio di legittimità, che non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione del diritto.
Inoltre, la Corte ha specificato che l’autenticazione della firma da parte di un legale è irrilevante. Ai sensi dell’art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l’autentica ha il solo scopo di certificare la genuinità della sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte. Non può, in alcun modo, sanare la mancanza della firma del difensore specializzato, che è requisito essenziale dell’atto.
Essendo il ricorso palesemente privo di un requisito fondamentale, la Corte ha potuto dichiararne l’inammissibilità senza necessità di un’udienza formale, ma con una semplice ordinanza.
Le Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha prodotto due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché l’inammissibilità è stata determinata da una sua “colpa” (l’errore nella presentazione dell’atto), è stato condannato a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea una lezione importante: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. L’assistenza di un avvocato specializzato non è un’opzione, ma un requisito indispensabile per garantire che i propri diritti siano tutelati nel rispetto delle regole procedurali.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito delle modifiche legislative, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato rende valido il ricorso?
No. L’autenticazione della firma attesta solo la sua genuinità e la sua provenienza dalla parte privata, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore qualificato, che costituisce un requisito di rappresentanza tecnica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende, in quanto l’errore procedurale è considerato una colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31787 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato in MAROCCO il 15/07/1995
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE)COGNOME di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 18/3/2025 ha confermato il giudizio di penal responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Verona in relazione al danneggiamento aggravato.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso c dispositivo in atti.
Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’imputato, con atto soltanto da questo sottoscritto, per quanto con firma autenticata dall’avv. NOME COGNOME
Va ribadito, infatti, che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dal modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritt all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010) e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio anche l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizio e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018 – dep. 06/12/2018, NOME COGNOME, Rv. 274636).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
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