Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede il rispetto di rigide regole formali. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato. Questo caso evidenzia l’importanza del patrocinio legale qualificato nell’ultimo grado di giudizio, pena la chiusura immediata del procedimento con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato, ha impugnato personalmente un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, presentando ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto, quindi, non recava la firma di un difensore, ma solo quella della parte interessata. Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato decisivo per l’esito della vicenda processuale.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile per vizio di forma
La Suprema Corte, investita della questione, ha agito con una procedura snella, definita de plano, riservata ai casi di palese infondatezza o inammissibilità. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza rispettare le norme procedurali.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’unica, ma invalicabile, norma del codice di procedura penale: l’articolo 613, comma 1. Questa disposizione stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La legge non ammette deroghe. La ratio di questa norma risiede nella necessità di garantire un elevato standard tecnico-giuridico negli atti destinati al supremo organo di giustizia, la cui funzione non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge. L’intervento di un professionista specializzato è considerato un filtro essenziale per la qualità e la pertinenza dei ricorsi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito chiaro: il ricorso in Cassazione non è un atto che la parte può compiere personalmente. L’assistenza di un avvocato cassazionista non è una facoltà, ma un requisito di ammissibilità imprescindibile. Chiunque intenda impugnare un provvedimento davanti alla Suprema Corte deve necessariamente affidarsi a un difensore abilitato, altrimenti il ricorso verrà respinto in via preliminare, con l’aggiunta di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questa regola tutela la funzione stessa della Corte di Cassazione, evitando che sia sommersa da ricorsi privi dei necessari requisiti tecnici e giuridici.
Un condannato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, il ricorso in Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Cosa succede se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base normativa per questa regola?
La regola è stabilita dall’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, che impone requisiti formali specifici per la presentazione del ricorso in Cassazione al fine di garantire l’adeguata competenza tecnica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/06/1988
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, l stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscr a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.