Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più frustranti per chi cerca giustizia davanti alla Corte di Cassazione. Non significa che le ragioni del ricorrente siano infondate, ma semplicemente che l’atto non può essere nemmeno esaminato nel merito a causa di un vizio procedurale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come una regola apparentemente formale, come la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato cassazionista, sia in realtà un requisito fondamentale con conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Personale contro la Decisione del Tribunale di Sorveglianza
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Invece di affidarsi a un legale, il ricorrente ha deciso di redigere e presentare personalmente l’atto di impugnazione alla Corte di Cassazione. Sia l’ordinanza impugnata sia il ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, una data cruciale per la procedura penale italiana.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione, presa de plano, ovvero sulla base della semplice lettura degli atti, si fonda su un presupposto formale insuperabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave di volta della decisione risiede nella Legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma ha introdotto una regola precisa: il ricorso in Cassazione presentato dall’imputato (o dal condannato) deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Poiché il ricorso in esame è stato presentato personalmente dal diretto interessato dopo l’entrata in vigore di tale legge, esso era privo di un requisito essenziale per poter essere esaminato. La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente una dichiarazione di inammissibilità semplificata per vizi di questo tipo.
La condanna al pagamento della somma di tremila euro, prevista dall’articolo 616 del codice, consegue automaticamente alla dichiarazione di inammissibilità, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa da parte del ricorrente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella presentazione di un’impugnazione non conforme alla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede competenze specifiche. La riforma del 2017 ha voluto rafforzare questo concetto, riservando la redazione e la sottoscrizione di tali atti a professionisti qualificati, al fine di deflazionare il carico della Suprema Corte e garantire un più elevato standard tecnico delle impugnazioni.
La conseguenza pratica è netta: un cittadino non può più agire personalmente davanti alla Corte di Cassazione in materia penale. Ignorare questa regola non solo rende vano il tentativo di ottenere giustizia, ma comporta anche una condanna economica certa, che si aggiunge alle spese processuali.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta l’impossibilità per la Corte di esaminare le ragioni del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una sanzione oltre alle spese processuali?
La condanna al pagamento di una somma di denaro è una conseguenza prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità. Ciò avviene perché la legge presume una colpa nella presentazione di un ricorso privo dei requisiti essenziali, a meno che non emergano elementi che la escludano.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Considerato che il ricorso avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 27 febbraio 2025 è stato proposto personalmente da NOME COGNOME e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.