Ricorso inammissibile in Cassazione: la firma dell’avvocato è un requisito non negoziabile
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua presentazione personale da parte dell’imputato. Vediamo nel dettaglio questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima, in parziale riforma di una decisione di primo grado e su richiesta concordata tra le parti, aveva ridotto la pena per il reato di evasione. L’imputato, non soddisfatto della determinazione della pena, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado, rivolgendosi direttamente alla Corte di Cassazione e sottoscrivendo personalmente l’atto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta de plano. La Corte non è entrata nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale, risultato fatale per l’esito dell’impugnazione.
Le Motivazioni: un ricorso inammissibile per vizio di forma
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda sull’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, così come modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come “riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che questa disposizione crea un filtro di accesso al giudizio di legittimità, richiedendo una specifica competenza tecnica. La sottoscrizione personale dell’imputato, pertanto, non soddisfa il requisito di legge, rendendo l’atto radicalmente viziato. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza alcuna discussione sul suo contenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame serve da monito: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di cassazione, il “fai da te” non è ammesso. La norma che impone l’assistenza di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di professionalità e tecnicismo, indispensabile per affrontare la complessità del giudizio di legittimità.
Le conseguenze di un errore procedurale di questo tipo non sono solo la mancata valutazione del merito del ricorso, ma anche economiche. La declaratoria di inammissibilità comporta, infatti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso quantificata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce quindi l’importanza cruciale di affidarsi sempre a un difensore specializzato per ogni fase del procedimento penale, soprattutto per quella, delicatissima, davanti alla Suprema Corte.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613 del codice di procedura penale, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza che la Corte esamini le ragioni di merito. L’atto è considerato viziato nella sua forma e non può essere valutato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4985 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dat-s-a-÷ C79
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che, in ordine al delitto di cui al capo a), in parziale riforma della sen emessa dal Tribunale di Vicenza, su richiesta concordata delle parti ex art. 599-bis cod. pen., ha ridotto la pena in ordine al delitto di evasione, confermando nel resto.
Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto all determinazione della pena, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, è pertant inammissibile ex art. 610, comma 5 – bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024