Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso davanti alla Suprema Corte deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all’apposito albo speciale. La mancanza di questo requisito formale porta a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un soggetto condannato al Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione. L’interessato chiedeva di rideterminare la propria pena complessiva, applicando la disciplina della ‘continuazione’ tra diverse sentenze di condanna a suo carico. Questo istituto avrebbe potuto comportare una pena più mite.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta. Insoddisfatto della decisione, il condannato ha deciso di impugnarla, presentando personalmente ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non è entrata nel merito della questione. Non ha valutato se la richiesta di continuazione fosse fondata o meno. Si è fermata a un controllo preliminare, di natura puramente procedurale.
L’esito di questo controllo è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione risiede nel fatto che l’atto è stato proposto ‘personalmente dal condannato’ e non attraverso il ministero di un difensore qualificato, come invece richiesto dalla legge.
Le Motivazioni: L’Art. 613 c.p.p. e il Ruolo dell’Avvocato Cassazionista
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Questa regola non è un mero formalismo. Serve a garantire un ‘filtro tecnico’ per i ricorsi presentati alla Suprema Corte, che ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge (funzione nomofilattica) e non di riesaminare i fatti del processo. La presenza di un avvocato cassazionista assicura che i motivi del ricorso siano pertinenti e formulati secondo i rigidi canoni richiesti per questo grado di giudizio.
Poiché il ricorso in esame era stato presentato direttamente dall’interessato, era privo del requisito essenziale previsto dalla legge, rendendolo irrimediabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche. La Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha specificato che questa sanzione pecuniaria è dovuta perché non sono emersi elementi capaci di escludere la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In altre parole, si presume che chi agisce in giudizio debba conoscere le regole procedurali di base, o affidarsi a chi le conosce.
Questa ordinanza è un chiaro monito: il ‘fai da te’ giudiziario, specialmente nei gradi più alti di giudizio come la Cassazione, non è una strada percorribile e può rivelarsi molto costosa. È indispensabile affidarsi sempre a un difensore specializzato per garantire che il proprio diritto di difesa sia esercitato in modo efficace e conforme alle norme.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione è privo della firma di un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma a rilevare il difetto procedurale, respingendo l’atto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di LECCE
a o avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato le istanze proposte da NOME di rideterminare la pena e applicare la disciplina della continuazione tra diverse sentenze di condanna;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debba essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024