Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33182 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33182 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 16/09/2025
R.G.N. 20653/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Trani il 09/07/1974 avverso la ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani il 24 gennaio 2025, applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e di uso indebito di una carta di pagamento (art. 493ter cod. pen.).
Ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in quanto non sarebbero sussistenti le esigenze cautelari e comunque mancherebbe la proporzione tra le esigenze ravvisate e la misura di massimo grado applicata.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ presentato in un ufficio diverso da quello competente a riceverlo e perchØ ivi tardivamente pervenuto, dovendosi premettere che, quanto alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonchØ, piø di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Il ricorso Ł stato depositato il 29 maggio 2025 a mezzo p.e.c., reiterata il giorno
seguente, stante la illeggibilità del ricorso allegato, inviata all’indirizzo di posta elettronica per il deposito degli atti penali della Corte di appello di Bari, ufficio diverso da quello indicato dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. («Il ricorso Ł presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza»).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, Ł inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87bis , comma 1, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto la ratio sottesa alla citata disposizione di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al raggiungimento dello scopo (cfr., ad es., Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, COGNOME, Rv. 287294 – 01; Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286141 – 01; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285399 – 01).
Anche da ultimo si Ł ribadito che detta norma transitoria prevede specifiche ipotesi di inammissibilità nell’ipotesi in cui l’atto Ł trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non Ł presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 ovvero quando l’atto Ł trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 25437 del 10/06/2025, COGNOME, non mass.).
Pur ritenendo estensibile al deposito telematico il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME con riguardo al deposito cartolare (n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 – 01), si rileva che il ricorso Ł pervenuto tardivamente all’ufficio competente.
Le Sezioni Unite, infatti, con detta pronuncia hanno affermato il seguente principio di diritto: «il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività Ł quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo».
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata Ł stata depositata il 15 maggio 2025 e il relativo avviso Ł stato notificato personalmente all’indagato il 20 maggio e al suo difensore, a mezzo p.e.c., il giorno precedente.
Pertanto, ai sensi dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., l’ultimo giorno utile per presentare il ricorso era venerdì 30 maggio.
La cancelleria della Corte di appello ha trasmesso il ricorso ivi erroneamente indirizzato alla competente cancelleria del Tribunale del riesame di Bari in data 3 giugno 2025, vale a dire quattro giorni dopo il termine ultimo.
3.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME