Ricorso Inammissibile per Errore sul Rito: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando si impugna un provvedimento giudiziario, è fondamentale che le argomentazioni siano pertinenti al contesto processuale in cui la decisione è maturata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su presupposti procedurali completamente errati. Questo caso offre uno spunto essenziale sull’importanza della coerenza tra le doglianze sollevate e il rito effettivamente celebrato.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere la riforma della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, la strategia difensiva scelta si è rivelata fin da subito fallimentare.
Analisi del Ricorso Inammissibile: un Errore di Fondo
L’elemento centrale che ha portato alla declaratoria di inammissibilità è stato l’errore macroscopico commesso nella redazione del ricorso. Le ragioni presentate a sostegno dell’impugnazione facevano riferimento a istituti e principi applicabili al rito speciale del patteggiamento. Il problema, come evidenziato dalla Corte, era che il processo di merito si era svolto interamente secondo le regole del rito ordinario. Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate “completamente eccentriche”, ovvero del tutto estranee e non pertinenti al caso di specie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma incisiva, ha rilevato la totale discrepanza tra le censure mosse e la realtà processuale. I giudici hanno sottolineato come il tentativo di applicare la logica del patteggiamento a un processo celebrato con rito ordinario rendesse il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico. Non era possibile, infatti, valutare la correttezza della sentenza di appello sulla base di parametri normativi che non erano mai stati applicati nel giudizio. Questa “eccentricità” dei motivi ha impedito alla Corte di esaminare il merito della questione, configurando un vizio insanabile che conduce direttamente a un giudizio di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede una scrupolosa attenzione al contesto normativo e procedurale di riferimento. Proporre motivi di ricorso non pertinenti al rito seguito non solo è inutile ai fini di un possibile accoglimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni proposte si basavano sulle regole del patteggiamento, un rito processuale diverso da quello ordinario con cui si era effettivamente svolto il processo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “eccentrico” secondo la Corte?
In questo contesto, “eccentrico” significa che i motivi del ricorso sono completamente slegati dalla realtà processuale del caso, presentando argomenti che non hanno alcuna attinenza con il rito seguito e le decisioni prese dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 07/01/1997
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è completamente eccentrico prospettando ragioni afferenti il differente rito del patteggiamento, esulante dal caso di speci svoltosi secondo il rito ordinario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024