Ricorso Inammissibile: Quando un Errore Materiale Non Giustifica l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di un rito concordato, comunemente noto come patteggiamento. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: non ogni imperfezione formale di una sentenza può costituire un valido motivo di doglianza, soprattutto quando si è scelta una via processuale che limita le possibilità di appello. Il caso di specie ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 3 ottobre 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La base del suo gravame era circoscritta a un unico punto: un’asserita “erronea indicazione numerica della attenuante effettivamente applicata”. In altre parole, il ricorrente lamentava un mero errore materiale, una svista formale nella stesura della sentenza, senza contestare la sostanza della decisione o l’effettiva applicazione della circostanza attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 2025, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, il proponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene concisa, è netta e riafferma la rigidità dei presupposti per l’accesso al giudizio di legittimità dopo un patteggiamento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la propria decisione su una considerazione centrale: il motivo addotto dal ricorrente non rientra tra quelli consentiti per impugnare una sentenza frutto di un rito concordato sulla pena. Il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere alcune contestazioni in cambio di una riduzione della pena. Le possibilità di appello sono, per legge, significativamente limitate.
In questo quadro, sollevare una questione relativa a un palese “errore materiale” non è considerato un motivo valido per attivare il giudizio di Cassazione. La Corte ha ritenuto che tale doglianza fosse estranea al perimetro delle censure ammissibili in tale contesto. Il ricorso inammissibile è quindi la logica conseguenza di una scelta processuale che non consente ripensamenti basati su vizi puramente formali, i quali, se del caso, andrebbero corretti attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale e non con un ricorso per Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento. Le conclusioni pratiche sono chiare:
- Limiti stringenti all’impugnazione: La scelta del patteggiamento cristallizza la posizione processuale e riduce drasticamente i motivi di ricorso ammissibili. Non si può utilizzare l’appello o il ricorso per Cassazione per contestare aspetti marginali o puramente formali.
- Rischio di sanzioni: Proporre un ricorso palesemente inammissibile espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
- Distinzione tra vizi sostanziali e errori materiali: La giurisprudenza distingue nettamente tra errori che inficiano la legittimità della decisione e semplici sviste materiali. Solo i primi, e solo nei casi previsti, possono giustificare un’impugnazione dopo il patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un semplice errore materiale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato su un mero errore materiale, come l’erronea indicazione numerica di un’attenuante, è inammissibile nel contesto di un rito concordato sulla pena.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il motivo specifico del ricorso in questo caso?
Il ricorso era stato proposto a causa di una “erronea indicazione numerica della attenuante effettivamente applicata”, che la Corte ha qualificato come un evidente errore materiale non sufficiente a giustificare l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36524 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VAPRIO D’ADDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso vede sulla erronea indicazione numerica della attenuante effettivamente applicata – evidente frutto di errore materiale -, così risultando proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025