Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24288 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Assisi il 17/04/1985
parti resistenti: Ministero della Giustizia Agenzia delle entrate – Ministero dell’E conomia e delle Finanze
avverso la sentenza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di Perugia.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 31.10.2024, ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il GUP dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. 3645/2023 R.G.N.R., relativo a condotte delittuose del ricorrente in danno della ex moglie.
Ricorre per cassazione il difensore del Sannipoli, lamentando -in sintesi -quanto segue.
Violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per mancata acquisizione della trascrizione dell’incidente probatorio svolto nel diverso procedimento penale N. 309/2024 R.G.N.R.
II) Violazione di legge, in quanto non costituiscono prova nel processo civile le dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio nel diverso procedimento penale dianzi indicato, non definito con sentenza passata in giudicato.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla insussistenza e alla mancata prova del requisito di una stabile convivenza con la madre del ricorrente.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
È stata depositata memoria scritta dalla difesa di parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perch é́ proposto con modalit à̀ non conformi a quelle che disciplinano la materia.
Al riguardo, va richiamato il costante insegnamento della Corte di legittimità secondo cui, nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi de ll’ art. 582 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 -01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, COGNOME, Rv. 275571 -01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793 – 01).
Nella specie, è pacifico che il ricorso in esame non è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Perugia ma direttamente in cassazione, secondo le modalità del rito civile, come si evince dal fascicolo processuale e come precisato dallo stesso ricorrente nella memoria in atti depositata.
Ciò comporta che non è stato rispettato il modulo procedimentale previsto dall’art. 582 cod. proc. pen., che impone il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest’ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (cfr. la già citata Sez. 4, n. 16616/2019).
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perch é́ non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall’art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell’inammissibilit à̀ all’inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell’impugnazione.
5 . Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Non vanno liquidate spese in favore delle parti resistenti, non risultando che le stesse abbiano depositato memorie difensive ex art. 611 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese alle parti resistenti.
Così deciso il 5 giugno 2025