Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 889 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASORATE PRIMO il 18/03/1973
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Letta la memoria e la nota spese dell’avv. NOME COGNOME per la parte civile Helvetia Sp considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di notifica de citazione del giudizio di appello, non è consentito, non essendo stata dedotta tale asserita nu della pronuncia della sentenza di appello (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2024 e conclusi difensore, avv. COGNOME il quale si è riportato ai motivi di gravame chiedendone l’accogliment deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, COGNOME, Rv. 286350-0 5, n. 10864 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286087-01);
che, in ogni caso, il decreto di fissazione è stato notificato a mani, come da relata del 2024, per l’udienza appositamente rinviata al 26 marzo 2024;
che il verbale di udienza (atto fidefaciente e non contestato, che prevale sull’intesta sentenza – cfr. Sez. 5, n. 29655 del 19/05/2023, dep. 2023, Chierchia, Rv. 284848-01) chiaramente che il procedimento è stato trattato dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Milan considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l’inutilizzab dichiarazioni di Balot perché sentito senza il difensore e di quelle di COGNOME, rese in violazio di testimonianza de relato della polizia giudiziaria, non è consentito, ai sensi dell’art. 606, comma proc. pen., non essendo stata previamente dedotto come motivo di gravame e sarebbe comunque manifestamente infondato, quanto a COGNOME (cfr. Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santor 280640, sulla piena utilizzabilità contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione p cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.) e generico, quanto a COGNOME (in difetto di specifica della consistenza e del rilievo processuale di quanto riferito dall’operante);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappres sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, all’attività svolta.
P.Q.M.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa soste presente giudizio dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi eu oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 19 novembre 2024
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