Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico che ci permette di approfondire il concetto di ricorso inammissibile e i confini del vizio di travisamento della prova. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle prove, senza individuare un errore logico-giuridico preciso, va incontro a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta scorrettezza della motivazione della sentenza di condanna. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nella valutazione delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti basata su una diversa interpretazione degli elementi raccolti durante il processo.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo presentato era privo di ‘concreta specificità’. Invece di evidenziare un errore giuridico o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata, il ricorrente si era limitato a contestare la valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, si traduce in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il Travisamento della Prova: un vizio specifico e non una scappatoia
La Corte ha colto l’occasione per ribadire le condizioni necessarie affinché si possa parlare di ‘travisamento della prova’. Questo vizio, che può essere fatto valere in Cassazione, non consiste in una semplice divergenza di opinioni sulla valutazione di un elemento probatorio. Si configura solo quando l’errore del giudice è così grave da ‘disarticolare l’intero ragionamento probatorio’. In altre parole, il ricorrente deve dimostrare che il giudice ha fondato la sua decisione su un’informazione inesistente o ha ignorato una prova decisiva, rendendo la motivazione palesemente illogica. Nel caso di specie, le censure sollevate erano semplici ‘minime incongruenze’ che non incidevano sulla coerenza e completezza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il ruolo di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico coerente nella loro motivazione. Pretendere dalla Cassazione una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ significa confondere questi due piani. Inoltre, la Corte ha osservato che le doglianze presentate nel ricorso erano una mera riproduzione di quelle già ampiamente esaminate e respinte con argomenti logici e giuridici corretti dalla Corte d’Appello, confermando la solidità della decisione impugnata.
Le Conclusioni
La decisione in esame rappresenta un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici, tassativamente previsti dalla legge, e non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garante dell’uniforme interpretazione della legge, e la necessità di un approccio rigoroso e tecnico nella redazione degli atti di impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di ‘concreta specificità’, cioè quando non individua specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si limita a contestare la valutazione dei fatti o a proporre una ricostruzione alternativa delle prove, attività che spetta ai giudici di merito.
Qual è la differenza tra contestare la valutazione delle prove e denunciare un ‘travisamento della prova’?
Contestare la valutazione delle prove significa semplicemente non essere d’accordo con l’interpretazione data dal giudice, chiedendo una nuova analisi. Il ‘travisamento della prova’, invece, è un errore specifico e decisivo: si verifica quando il giudice ha fondato la sua decisione su un’informazione palesemente errata o inesistente, rendendo l’intera motivazione illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame nel merito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte in modo improprio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME . Condo -elli;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, il vizio di travisamento della prova, desurnibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specific:amente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, dalla lettura del ricorso in esame, non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.