Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il 01/10/1965
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogici
della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione al
640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudi
merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, s
intervenuta consapevolezza, anteriore alle richieste di denaro, della impossib di adempiere e sulla perdita di possesso della masseria);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Ccinsigliere Estensore