Ricorso inammissibile: quando l’ordine del GUP non è abnorme?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, affronta una questione cruciale della procedura penale, definendo i confini del cosiddetto ‘provvedimento abnorme’ e chiarendo quando il Pubblico Ministero non può impugnare una decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare. La vicenda ha portato a una pronuncia di ricorso inammissibile, consolidando un orientamento giurisprudenziale recente e di grande importanza pratica per gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Torino. Durante l’udienza, il GUP ha rilevato una nullità nella notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, un atto fondamentale che garantisce il diritto di difesa dell’imputato. Di fronte a questo vizio procedurale, il giudice ha disposto la restituzione di tutti gli atti al Pubblico Ministero, ordinandogli di provvedere a una nuova e corretta notifica.
Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’ordine di restituzione degli atti costituisse un provvedimento abnorme, ovvero un atto anomalo che avrebbe creato una regressione ingiustificata del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto la tesi del Pubblico Ministero, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno stabilito che il provvedimento del GUP non solo non era abnorme, ma non era neppure impugnabile. La decisione si fonda su una chiara interpretazione dei poteri del giudice e della funzione degli atti processuali.
Le Motivazioni: la distinzione tra regressione e garanzia procedurale
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato da una recente sentenza (Cass. n. 33221/2024). Secondo la Cassazione, non si configura un provvedimento abnorme quando il giudice, rilevata la nullità di una notificazione essenziale, ordina la regressione del procedimento per sanare il vizio. Questo tipo di ordine, infatti, non determina una ‘stasi’ insuperabile del processo, né si pone al di fuori del sistema normativo.
Al contrario, esso rappresenta l’esercizio di un potere riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a garantire il corretto svolgimento del processo e il pieno rispetto del diritto di difesa. La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notifica è, quindi, un atto dovuto per ripristinare la legalità procedurale, non un’anomalia. Di conseguenza, non essendo un atto abnorme, il provvedimento non è soggetto a ricorso per Cassazione, rendendo l’impugnazione del PM inammissibile.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un importante principio: la tutela delle garanzie procedurali prevale sulla mera celerità del processo. Un giudice che rileva un vizio grave, come la nullità di una notifica, ha il potere e il dovere di ‘fermare’ il procedimento e ordinarne la correzione. Tale decisione non può essere considerata abnorme e, pertanto, non è sindacabile dalla Procura tramite ricorso. La pronuncia di ricorso inammissibile serve a circoscrivere l’uso dello strumento dell’impugnazione per abnormità ai soli casi in cui l’atto del giudice sia veramente estraneo al sistema e causi una paralisi procedimentale non prevista dalla legge.
Quando un’ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PM è considerata abnorme?
Secondo questa ordinanza, un provvedimento del GUP che restituisce gli atti al Pubblico Ministero per sanare la nullità di una notifica non è abnorme. L’abnormità si configura solo quando l’atto determina una stasi insuperabile del procedimento o è completamente avulso dal sistema normativo, cosa che non accade in questo caso.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato non era abnorme e, quindi, non era legalmente impugnabile. La decisione del GUP di restituire gli atti è considerata espressione di un potere legittimo volto a garantire la correttezza procedurale.
Qual è la conseguenza di una notifica nulla dell’avviso di conclusione delle indagini?
La conseguenza è che il giudice deve fermare il procedimento e disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché provveda a rinnovare la notifica in modo corretto, come avvenuto nel caso di specie, per ripristinare la validità del procedimento e garantire il diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2671 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
nei confronti di:
NOME nato il 24/04/2000
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino, che ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indag preliminari nei confronti dell’imputato NOME COGNOME e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero;
Considerato che il provvedimento non è impugnabile e che non ricorre l’ipotesi di abnormità denunciata in ricorso, alla luce della recente giurisprudenza d legittimità secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all’imput dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione dell notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento (così Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, Pastella, Rv. 286763 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso della parte pubblica deve essere dichiarat inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/12/2024