Ricorso Inammissibile e Calcolo della Prescrizione: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del ricorso inammissibile e sulle precise regole che governano il calcolo della prescrizione nel processo penale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto l’istanza di un imputato, ribadendo i principi che regolano la sospensione dei termini tra un grado di giudizio e l’altro. Questo caso evidenzia come un’errata interpretazione delle norme procedurali possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato sulla Prescrizione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva che il reato a lui ascritto fosse ormai estinto per intervenuta prescrizione. Il suo calcolo, tuttavia, non teneva conto delle specifiche disposizioni normative che regolano la sospensione dei termini tra la sentenza di primo grado e quella emessa in appello.
I fatti contestati risalivano al 18 giugno 2019, mentre la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 24 maggio 2024. La decisione della Corte d’Appello, oggetto del ricorso, era invece datata 28 febbraio 2025. L’esito del ricorso dipendeva interamente dalla corretta interpretazione del decorso del tempo in questo intervallo.
La Sospensione della Prescrizione e il ricorso inammissibile
Il punto cruciale della decisione della Cassazione riguarda la sospensione della prescrizione. La Corte ha richiamato un principio consolidato, confermato anche da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui il termine di prescrizione rimane sospeso per un periodo massimo di un anno e sei mesi tra la data di pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello.
Questo meccanismo è stato introdotto dal legislatore per evitare che le lungaggini processuali vanifichino l’azione penale. Applicando questo principio al caso specifico, la Corte ha verificato che, tenendo conto di tale sospensione, il termine massimo di prescrizione non era affatto spirato al momento della decisione della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e le Conseguenze
Sulla base di questo calcolo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La mancanza del presupposto fondamentale – l’avvenuta prescrizione – ha reso l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico. La decisione non si è limitata a confermare la sentenza precedente, ma ha comportato anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente.
In conformità con l’articolo 616 del Codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di recupero per i condannati.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su una rigorosa applicazione della legge. La Suprema Corte ha semplicemente effettuato un calcolo matematico, tenendo conto dell’epoca del fatto, della data della sentenza di primo grado e del periodo di sospensione obbligatoria della prescrizione. Poiché da questo calcolo emergeva che il termine massimo non era decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello, il motivo del ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, portando alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le cause di sospensione e interruzione previste dalla legge. La decisione serve da monito sull’importanza di fondare i propri ricorsi su solide basi giuridiche. Un ricorso presentato senza un’attenta valutazione delle norme applicabili, come nel caso del ricorso inammissibile esaminato, non solo è destinato al fallimento, ma espone il proponente a significative sanzioni pecuniarie, aggravando la sua posizione processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, basato sull’avvenuta prescrizione del reato, era infondato. La Corte ha accertato che, applicando il periodo di sospensione previsto dalla legge tra la sentenza di primo grado e quella d’appello, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Come funziona la sospensione della prescrizione tra primo grado e appello?
Il provvedimento chiarisce che il corso della prescrizione è sospeso dal termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza d’appello, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Questo periodo di sospensione va aggiunto al tempo necessario per la prescrizione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIAREGGIO il 15/11/1967
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di anni
Uno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 186 co. 1
lett. c) e 186 co. 2 bis e 186 co.2 sexies D. Lgs. 285/1992.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla errata valutazione dei termin
prescrizione del reato.
3. Il ricorso è inammissibile .
Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno stabilito che per i reati commessi d
3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 (c.
Riforma Orlando), con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi (Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, COGNOME). Attesa l’epoca del fatto (18/06/2019) e la data di pronunci della sentenza di primo grado (24/05/2024), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (28/02/2025).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 14 luglio 2025.