Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39755 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI Catanzaro nel procedimento a carico di NOME nato a Vratsa in Bulgaria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 14 marzo 2024 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto in modo promiscuo dal Pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Catanzaro il 30 ottobre 2023 aveva respinto la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dell’odierno ricorrente e la richiesta di sequestro preventivo della somma complessiva di circa 22.000 C quale profitto dei reati di accesso abusivo e di frode informatica contestati ai capi 1 e 2 all’indagato.
Si contesta all’indagato di essersi introdotto abusivamente all’interno del sistema informatico della RAGIONE_SOCIALE e all’interno dei circuiti bancari ad esso connessi (Capo 1), e di avere, in concorso con il padre e con altri soggetti, effettuato diversi rifornimenti di carburante utilizzando codici di pagamento di terzi ignari, non ancora indentificati così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capo 2); al solo COGNOME si contesta inoltre di avere eseguito una truffa utilizzando le generalità e i documenti di NOME COGNOME, così ottenendo un finanziamento on line dalla RAGIONE_SOCIALE di circa 18.000 euro.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria solo in ordine ai reati di accesso abusivo al sistema informatico contestato al capo 1 e di truffa aggravata di cui al capo 5 dell’incolpazione provvisoria, mentre ha ritenuto insussistenti i gravi indizi relativamente ai delitti di truffa aggravata meglio precisati al capo osservando che non è stata raggiunta la prova del danno ingiusto e della sua quantificazione, elementi necessari ad integrare la fattispecie contestata.
Conseguentemente ha respinto l’appello del AVV_NOTAIOm. avverso il rigetto della misura cautelare reale, ritenendo che non sia stato sufficientemente specificato il profitto del reato di cui ai capi 1 e 5 “che non coincide con la somma di cui è stato chiesto il finanziamento”.
Avverso detta ordinanza propone ricorso il pubblico ministero, deducendo:
2.1 Omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione poiché il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine al delitto di accesso abusivo al sistem informatico, ma non ha reputato sussistente il pericolo di recidiva in ragione della occasionalità degli accessi eseguiti. Osserva il ricorrente che i fatti sono stati consumati con modalità eterogenee e dalle indagini è emersa un’attività illecita dei due indagati sistematica e poliedrica, resa ancora più pericolosa ove si consideri la recidiva ultra qualificata contestata all’indagato.
Il ricorrente, inoltre, censura le considerazioni formulate dal Tribunale in ordine all ritenuta insussistenza di gravi indizi per la truffa aggravata, fondata sul rilievo che no sarebbe stata dimostrata la presenza di danneggiati di tali operazioni fraudolente, in quanto è emerso che sono stati effettuati rifornimenti di carburante con l’addebito del corrispettivo a carico di terzi; deduce infine che la motivazione in ordine al rigetto de sequestro è manifestamente illogica poiché l’indicazione del provento del reato è stata riportata analiticamente nella tabella in calce ai capi 1, 2 e 3 della rubrica e il provent del reato di accesso abusivo al credito coincide con il provento del reato di frode informatica.
Osserva, infine, che il periculum in mora sotteso alla richiesta di sequestro preventivo appare in re ipsa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di esporre le ragioni di questa conclusione, risulta necessario ribadire che, a differenza di quanto è previsto per le misure cautelari personali, il ricorso in tema misura cautelari reali è consentito solo per dedurre violazioni di legge, tra cui rient anche la violazione dell’obbligo di rendere motivazione, che si verifica in caso di assoluta carenza o apparenza della motivazione.
Nel caso in esame il Tribunale ha emesso un provvedimento promiscuo in cui ha accomunato le valutazioni in ordine ai presupposti della misura cautelare personale e della misura reale, senza considerare che requisito necessario per l’applicazione di una misura personale è la gravità indiziaria in ordine al reato contestato, mentre per l’adozione della misura cautelare reale è sufficiente il fumus del delitto ipotizzato e non risulta necessario individuare specificamente, almeno nella fase cautelare, i soggetti danneggiati e l’ingiusto profitto perseguito dal ricorrente.
Con riferimento alla misura cautelare reale, oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che dal tenore della motivazione emerge l’esistenza del fumus del reato di truffa aggravata contestato al capo 2, poiché, come correttamente evidenziato dal ricorrente, è certo che i prelievi sono stati effettuati attraverso artifizi, senza vers dovuto corrispettivo e ciò integra l’elemento materiale della condotta, a prescindere dalla compiuta identificazione dei soggetti danneggiati. La circostanza che le indagini non abbiano consentito di accertare se il danno è stato cagionato alla RAGIONE_SOCIALE, utilizzando account di soggetti inesistenti, o a carico di terzi clienti non rileva in qu fase, né ai fini del fumus del reato, né ai fini della gravità indiziaria.
Quanto alla truffa in danno di COGNOME contestata al capo 5, il Tribunale riconosce l sussistenza della gravità indiziaria, ma respinge la richiesta di sequestro sostenendo che “il profitto del reato non coincide con la somma del finanziamento concesso”, forse mettendo in dubbio che la stessa sia stata erogata in favore dell’indagato, senza esplicitare le ragioni di tale affermazione, e così formulando una motivazione apodittica e apparente , in evidente violazione di legge, in quanto non assolve l’obbligo di fornire al riguardo congrua motivazione.
Si imporrebbe di conseguenza l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione al sequestro del profitto dei reati di cui ai capo 1 e 5, ma il ricorso non supera il vaglio ammissibilità.
Ed infatti secondo un concorde GLYPH orientamento che il collegio intende ribadire, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare i ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante. (Sez. 3 , n. 13284 del 25/02/2021, Rv. 281010 – 01)
In particolare è stato precisato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricor per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del “fumus commissi delicti”, dell’appello cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si s limitata a contestare il mancato riconoscimento dell’anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mora”, posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l’impugnante. (Sez. 2 – , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024 Cc. (dep. 12/02/2024 ) Rv. 285867 – 01
Il ricorso non espone le ragioni di diritto e di fatto a sostegno del periculum in mora, presupposto necessario per applicazione della misura cautelare reale, limitandosi ad affermare che lo stesso deve ritenersi in re ipsa.
Così facendo, formula una motivazione apodittica che si pone in contrasto con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel ricorso avverso diniego di sequestro preventivo occorre indicare anche le ragioni che giustificano l’anticipazione dell’effetto ablativo.
L’assenza di argomentazioni in ordine al periculum destina l’impugnazione all’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore GLYPH NOME COGNOME GLYPH
La Presidente
NOME COGNOME