Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 31/05/1977 NOME nato a AVOLA il 18/08/1997
avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che, con separati ricorsi, è stata impugnata – per vizi motivazionali quanto alla determinazione della pena base e dell’aumento per la continuazione, per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per vizio motivazionale quanto alla pena accessoria – la sentenza del 2 luglio 2024, con la quale il GUP del Tribunale di Milano ha applicato a NOME e COGNOME le pene da loro richieste, per reati in materia di stupefacenti;
che i motivi sono inammissibile, in quanto proposti avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017;
che, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblic ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponib solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie;
che, quanto alla posizione di COGNOME è pervenuta rinuncia al ricorso per cassazione firmata dal solo difensore, non dotato di procura speciale, nella quale non si specificano le ragioni del rinuncia stessa, cosicché questa non può essere presa in considerazione;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propost il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.