Ricorso Inammissibile: Quando la Ripetizione di un’Istanza Viola il Ne Bis in Idem
Nel complesso mondo della procedura penale, il rispetto delle forme e dei termini è fondamentale per la tutela dei diritti. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha messo in luce le conseguenze di un errore procedurale, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. La vicenda ruota attorno alla reiterazione di un’istanza già decisa e al principio fondamentale del ne bis in idem. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le dinamiche processuali e l’importanza di scegliere la via corretta per l’impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di liberazione anticipata presentata da un detenuto per un determinato semestre. Il Magistrato di Sorveglianza competente rigettava tale richiesta con un’ordinanza.
Successivamente, il detenuto, invece di impugnare direttamente l’ordinanza di rigetto, presentava una nuova istanza, identica alla precedente e relativa allo stesso periodo. Di fronte a questa seconda richiesta, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava il ‘non luogo a provvedere’, applicando il principio del ne bis in idem, secondo cui non è possibile essere giudicati due volte sulla stessa questione. A suo avviso, sulla materia si era già formato il cosiddetto giudicato.
Contro questa seconda decisione, il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che lo dichiarava a sua volta inammissibile per manifesta infondatezza. È avverso quest’ultima ordinanza che l’interessato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l’illogicità della decisione.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno chiarito che l’errore è stato commesso a monte dal ricorrente stesso. Egli avrebbe dovuto impugnare la prima ordinanza, quella che aveva effettivamente rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata.
Reiterare la stessa identica domanda, senza addurre alcun nuovo elemento, non è la procedura corretta per contestare una decisione sfavorevole. Di conseguenza, la decisione del Magistrato di Sorveglianza di non provvedere sulla seconda istanza in virtù del ne bis in idem è stata ritenuta corretta. L’appello (reclamo) proposto contro tale corretta applicazione di un principio procedurale è stato, quindi, logicamente giudicato manifestamente infondato dal Tribunale di Sorveglianza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un pilastro del nostro ordinamento: il principio del ne bis in idem. Tale principio garantisce la certezza del diritto, impedendo che una questione già decisa con un provvedimento definitivo possa essere riproposta all’infinito. Quando il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la prima istanza, quella decisione, una volta scaduti i termini per l’impugnazione, avrebbe acquisito carattere definitivo.
La strada corretta per contestarla era il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, come previsto dalla legge. Proporre una nuova istanza identica è un tentativo di aggirare il sistema delle impugnazioni, che il sistema processuale non consente. Pertanto, il successivo ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di questa scelta procedurale errata. La Corte ha ribadito che il reclamo era stato proposto avverso il provvedimento di ‘non luogo a provvedere’ e non contro l’originario rigetto, cristallizzando l’errore procedurale.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Scegliere la via di impugnazione errata può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. La decisione della Cassazione conferma che non è possibile superare un provvedimento sfavorevole semplicemente ripresentando la stessa domanda. È necessario utilizzare gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge, rispettando i termini e le procedure. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la seconda istanza di liberazione anticipata è stata respinta?
È stata respinta perché era identica a una richiesta precedente sulla quale un giudice si era già pronunciato con un rigetto. La riproposizione della stessa identica domanda viola il principio giuridico del ‘ne bis in idem’, che impedisce di giudicare due volte la stessa questione.
Quale errore procedurale ha commesso il ricorrente?
L’errore è stato quello di presentare una nuova istanza identica alla prima, invece di impugnare direttamente la prima decisione di rigetto attraverso lo strumento del reclamo al Tribunale di Sorveglianza, come previsto dalla legge.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile per manifesta infondatezza’?
Significa che le argomentazioni del ricorso erano così palesemente prive di fondamento giuridico che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. In questo caso, contestare la corretta applicazione del principio ‘ne bis in idem’ è stato considerato un motivo manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2543 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVVENIMENTI NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettefsefittite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania in materia di liberazione anticipata, ha rilevato che detto Magistrato dichiarava il non luogo a provvedere per ne bis in idem, considerato che in relazione allo stesso periodo di cui alla richiesta (21.02.2024-21.08.2024) era stata emessa, in data 19 settembre 2024, ordinanza di rigetto del medesimo Magistrato. Conseguentemente, preso atto che l’interessato avrebbe dovuto impugnare dinanzi al Tribunale la precedente decisione, per la quale risulta essersi formato il giudicato, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il reclamo.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo che con il reclamo aveva impugnato la precedente ordinanza notificatagli tardivamente, solo in data 20 novembre 2024, seppure emessa il 19 settembre 2024. E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto assolutamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero, il reclamo risulta essere stato proposto avverso il provvedimento di non luogo a provvedere per ne bis in idem del Magistrato di sorveglianza su una domanda inammissibile, in quanto identica a precedente su cui si era già deciso, rispetto alla quale non si deducono elementi di novità.
Il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liberazione anticipata, ed eventualmente attendere l’esito dell’impugnazione proposta, e non reiterare la stessa domanda.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.