Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Concordato in Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del ricorso inammissibile presentato contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’, noto anche come patteggiamento in secondo grado. La decisione chiarisce in modo netto quali sono i confini dell’impugnazione in questi casi, sottolineando il valore della rinuncia ai motivi che l’accordo stesso implica. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità, aveva quindi applicato la pena concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una specifica violazione di legge: la mancata concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante del buon comportamento processuale (art. 62 n. 6 cod. pen.). A suo avviso, tali circostanze avrebbero dovuto essere riconosciute dal giudice.
Il Ricorso per Cassazione e il suo esito di ricorso inammissibile
La difesa ha tentato di portare all’attenzione della Suprema Corte una questione relativa alla determinazione della pena, sostenendo che il mancato riconoscimento delle attenuanti costituisse un errore di diritto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso inammissibile, poiché basato su motivi non consentiti dalla legge in questa specifica fattispecie.
La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita fortemente la possibilità di impugnare le sentenze frutto di un accordo sulla pena. La logica del legislatore è quella di dare stabilità a tali accordi, evitando che possano essere messi in discussione su aspetti che si presumono essere stati oggetto di negoziazione e rinuncia tra le parti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle sue motivazioni, il collegio ha riaffermato un principio fondamentale: quando si accede al concordato in appello, si rinuncia implicitamente a far valere gran parte dei motivi di doglianza. La Cassazione ha citato un suo precedente (Sez. 1, n. 944 del 2019) per spiegare che il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per vizi specifici. Questi includono problemi relativi alla formazione della volontà della parte (ad esempio, se il consenso è stato viziato), al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo pattuito.
Sono invece categoricamente escluse le doglianze relative a motivi rinunciati, come la valutazione delle attenuanti, alla mancata applicazione di una formula di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o a vizi nella determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia palesemente illegale (perché fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge). Poiché il ricorso dell’imputato si concentrava proprio su motivi rinunciati (le attenuanti), la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale: la scelta di un concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni successiva possibilità di impugnazione. Accettando un accordo sulla pena, l’imputato accetta anche la rinuncia a sollevare questioni che avrebbero potuto essere discusse nel merito. La sentenza rafforza la natura definitiva del concordato, confermandolo come strumento di deflazione del contenzioso la cui stabilità non può essere minata da ripensamenti successivi su aspetti, come le attenuanti, che rientrano a pieno titolo nell’oggetto della negoziazione tra le parti. La via del ricorso resta aperta solo per vizi genetici dell’accordo o per palesi illegalità della pena, un perimetro molto ristretto che impone una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a tale istituto.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ per la mancata concessione di attenuanti?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi relativi alla concessione delle attenuanti si considerano rinunciati con l’accordo sulla pena. Pertanto, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo per motivi che riguardano la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, un contenuto della pronuncia difforme dall’accordo, oppure l’illegalità della sanzione inflitta (ad esempio, se è di tipo diverso da quella prevista o supera i limiti di legge).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1261 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1261 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il 18/05/2001
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Napoli preso atto della rinuncia ai motivi sulla resi o applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ai sensi dell’articolo 55; bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il dif( nsore che deduceva:
2.1. violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuant gene e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6) cod. pen. riconoscibili in relazi comportamento processuale dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il collegio riafferma che In tema di concordato in appello, è ammissibile il ri( D cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduc2 motd relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consè -so del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del 5 iu mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valu :a delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi a+ alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della s , nzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prev legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01)
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 GLYPH cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non ich versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si de.12rmina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell( sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024
L’estensore
La Presidente