Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi Costa Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ci ricorda che un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già valutati, non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Appello Senza Novità
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado di non concedergli le circostanze attenuanti generiche, elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Tuttavia, l’atto presentato alla Corte di Cassazione non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse censure e argomentazioni che erano già state esaminate e respinte, con motivazioni giuridicamente corrette, dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione: il Principio di Diritto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato era di natura ‘confutativa e meramente riproduttiva’. Questo significa che l’appellante cercava di contestare la valutazione di merito del giudice precedente, piuttosto che evidenziare una violazione di legge.
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare l’intero processo. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e la corretta applicazione delle norme procedurali. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già vagliate e disattese, senza individuare un vizio di legittimità nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione
Una diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento. Ma non è tutto. La Corte ha anche applicato una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione si basa sul principio, consolidato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), secondo cui chi propone un ricorso senza la dovuta diligenza, determinando una causa di inammissibilità per propria colpa, deve subire una sanzione. Lo scopo è quello di disincentivare impugnazioni pretestuose o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda rivolgersi alla Corte di Cassazione: è essenziale presentare motivi di ricorso che attengano a questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non a una semplice rilettura dei fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato favorevole, ma si traduce in un’inevitabile condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica. È un monito a utilizzare con serietà e cognizione di causa gli strumenti di impugnazione, evitando di intasare la giustizia con appelli privi di fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o vizi di legge nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile per propria colpa.
Cosa si intende per motivo ‘confutativo e meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo del ricorso non evidenziava un errore di diritto commesso dal giudice precedente, ma si limitava a contestare nel merito la sua valutazione e a ripetere argomenti già presentati, tentando di ottenere una nuova analisi dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41069 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 05ZXVIO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuan generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.