Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECUI CODICE_FISCALE nato a MILANO il 16/10/1985
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, co indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità de ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dall confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l’onere deduttivo del ricorrente non può riteners assolto in maniera specifica dolendosi dell’utilizzo di questa tecnica, in quan tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica s allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello e che va chiaramente allegate, confrontandosi con l’apparato motivazionale sottoposto critica, per come integrato dalle argomentazioni del primo giudice;
che, nella specie, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito v avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consoli giurisprudenza di legittimità e senza indicare il contenuto e la decisività dei m negletti, non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.