Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16866 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 16/07/1982
avverso l’ordinanza del 03/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava il reclamo avverso il
rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per il periodo espiato dal 14/02/2024 al 13/08/2024;
Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si è reso protagonista nel corso
del semestre di una condotta disciplinarmente rilevante ed era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare nella quale si valutavano sussistenti gravi
indizi a suo carico di partecipazione ad un’associazione finalizzato al traffico di stupefacenti con contestazione aperta, in atto anche in parte del semestre in
esame;
che questi due dati emersi nel periodo da valutare venivano motivatamente apprezzati come gravi e come idonei a segnalare la mancata adesione al
programma rieducativo;
che la valutazione appare corretta alla luce anche delle altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella
norma e di partecipazione alle attività trattamentali;
che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025