Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è scontato. Un’opzione è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso legale del ricorrente con conseguenze significative. Analizziamo un’ordinanza recente per comprendere meglio le dinamiche e gli effetti di questa pronuncia.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha tentato di far valere le proprie ragioni davanti ai giudici di legittimità, chiedendo l’annullamento della pronuncia a lui sfavorevole.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza lapidaria. Con questo provvedimento, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti contestati. Si tratta, invece, di una valutazione preliminare che blocca l’esame della questione per vizi che attengono al ricorso stesso. La Corte, in sostanza, ha ritenuto che l’atto di impugnazione non superasse il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento, per sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Le più comuni includono la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione delle prove, vietata in sede di legittimità), la manifesta infondatezza delle censure proposte, la carenza di interesse ad agire o la presenza di vizi formali nella redazione dell’atto.
La decisione di inammissibilità segnala che, secondo la Corte, il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere discusso nel merito, rappresentando un ostacolo insormontabile per la prosecuzione del giudizio.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono duplici e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la condanna (o l’assoluzione) contenuta in essa non può più essere messa in discussione.
In secondo luogo, scatta una sanzione economica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questo caso ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e giuridicamente rigorosa dei ricorsi per Cassazione, la cui ammissibilità è soggetta a un controllo molto severo.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il caso nel merito perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questa circostanza pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità equivale a una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente processuale. La Corte non si esprime sulla fondatezza delle accuse, ma si limita a constatare che il ricorso non può essere esaminato per ragioni tecniche o giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 21/05/1989
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il motivo, formulato con confuso e promiscuo riferimento a tre
delle categorie previste dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c ed e), anche solo per contestare un punto in fatto, è meramente ripetitivo (e quindi
generico) di una doglianza già avanzata nel corso del giudizio di merito, non è
consentito, perché pretende di sottoporre a questa Corte una rielaborazione fattuale ed, infine, è manifestamente infondato, in quanto prospetta una lettura
selettiva della testimonianza del teste NOME COGNOME che, come chiarito nella sentenza (pg. 4), ha affermato che, a prescindere da aspetti formali (residenza),
tutti gli imputati (tra cui lo COGNOME) fossero effettivamente di fatto residenti nell stabile occupato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 1 luglio 2025.