Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14901 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCICLI il 20/08/1972
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i quattro motivi di ricorso sono ripetitivi e pertanto generici,
a fronte di una motivazione sintetica ma esaustiva sui vari punti affrontati:
– sul dolo da ricettazione, la Corte motiva a pg. 2 e 3;
– sulla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., la Corte fornisce giustificazione a pg. 3;
– così pure, sul regime circostanziale del fatto (attenuante ex art. 62 n. 4 e
62 bis, nonché sul fatto di ricettazione di minore gravità), la Corte adeguatamente giustifica la propria decisione a pg. 3;
valutato che tutti i menzionati passaggi motivazionali sono congrui, adeguati,
corretti in punto di diritto, e scevri da carenze motivazionali che possano integrare contraddittorietà o manifesta illogicità, nei termini di cui all’art. 606 lett. e, co
proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025