Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20418 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/01/1974
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si richiede l’applicazione della
circostanza attenuante della lieve entità del fatto con riferimento al reato ex
art.
628 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente in base all’intervenuta pronuncia n.
del 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato poiché, secondo l’interpretazione della Consulta, ai fini del riconoscimento della circostan
attenuante della lieve entità, il giudice deve considerare «la natura, la spec mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità
danno o del pericolo» e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitame definito i fatti “molto gravi, anche per il quantitativo di violenza esercitata” e
lesioni cagionate alla persona offesa, così mostrando, inequivocabilmente, la de qua;
ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.