Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato a TARANTO il 14/09/1977
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d’Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all’imputato COGNOME NOME COGNOME la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, cod. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione, assumendo in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era carente e a tratti contraddittoria, avendo la Corte territoriale omesso l’esame delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi di appello ed essendosi, la stessa, riportata pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito, avendo il ricorrente fatto riferimento ai motivi di appello dedotti, che in sede di accordo intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono stati fatti oggetto di rinuncia.
Il ricorso è, per altro verso, anche del tutto generico, in quanto privo di deduzioni specifiche in fatto e in diritto.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/02/2025