Ricorso Inammissibile Dopo Concordato sulla Pena: La Decisione della Cassazione
L’istituto del concordato sulla pena in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di accordarsi sulla pena in cambio della rinuncia a specifici motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza le conseguenze di tale scelta, chiarendo che l’accordo preclude la possibilità di un successivo ricorso per le questioni oggetto di rinuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, con conseguente conferma della condanna ma con una riduzione della sanzione nella misura concordata. Nonostante l’accordo, che implicava la rinuncia agli altri motivi, la difesa decideva di presentare comunque ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (cause di non punibilità) e alla determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di trattazione orale. La Corte ha stabilito che la scelta di aderire al concordato sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente i punti che sono stati oggetto dell’accordo e della conseguente rinuncia.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato sulla Pena
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione sul principio del potere dispositivo delle parti. L’articolo 599 bis c.p.p. riconosce all’imputato la facoltà di negoziare la pena in appello. Secondo i giudici, l’esercizio di questo potere non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi che si estendono all’intero percorso processuale, compreso il giudizio di legittimità.
In sostanza, l’accordo sulla pena viene equiparato a una rinuncia all’impugnazione per i motivi che ne sono oggetto. L’imputato, accettando una pena ridotta, rinuncia implicitamente a contestare la correttezza della decisione su quei punti. Presentare un ricorso in Cassazione basato su questioni a cui si è già rinunciato in funzione dell’accordo è, pertanto, una condotta processualmente non consentita.
La Cassazione ha richiamato una giurisprudenza consolidata sul punto, sottolineando come questa interpretazione sia coerente con la logica dell’istituto, volto a definire il giudizio in modo più rapido. Ammettere un ripensamento in sede di legittimità vanificherebbe la funzione stessa del concordato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di accedere al concordato sulla pena in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Una volta perfezionato l’accordo, non è più possibile rimettere in discussione gli aspetti della condanna che ne facevano parte. La declaratoria di inammissibilità comporta, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente la scelta del rito, poiché le rinunce effettuate hanno un valore vincolante e non reversibile nelle fasi successive del procedimento.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato sulla pena in appello (art. 599 bis c.p.p.)?
No, l’ordinanza stabilisce che il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena, che comporta la rinuncia ad altri motivi, ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità.
Perché la rinuncia ai motivi di appello nel concordato sulla pena impedisce un successivo ricorso?
Perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclude l’intero svolgimento processuale successivo, in modo analogo a quanto avviene con la rinuncia espressa all’impugnazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5134 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/03/1997
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avvis GLYPH Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME COGNOME contro la sentenza n. 6701/2024 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione della pena, il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 10 gennaio 2025
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