Ricorso Inammissibile Dopo Concordato: La Cassazione Fissa i Paletti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: l’accordo sulla pena in appello, noto come ‘concordato’, preclude quasi totalmente la possibilità di un successivo ricorso. Questa decisione chiarisce i limiti del diritto di impugnazione e le conseguenze di un ricorso inammissibile, offrendo spunti cruciali per la strategia difensiva.
Il Caso: Un Appello Dopo l’Accordo in Secondo Grado
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tale sentenza era stata emessa a seguito di un ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente aveva deciso di adire la Suprema Corte, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo agli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati. In sostanza, pur avendo concordato la pena, contestava le modalità con cui era stata calcolata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che l’adesione all’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a sollevare in un successivo giudizio di legittimità quasi ogni tipo di doglianza. La logica del legislatore è quella di deflazionare il carico giudiziario, garantendo una rapida definizione del processo a fronte di un accordo tra accusa e difesa.
Le Motivazioni: La Rinuncia Implicita ai Motivi di Ricorso
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. limita drasticamente le possibilità di impugnazione. Le uniche eccezioni a questa regola riguardano:
1. L’irrogazione di una pena illegale: ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
2. Vizi relativi alla formazione della volontà: motivi che attengono al modo in cui la parte ha deciso di accedere al concordato o al consenso prestato dal pubblico ministero.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le lamentele del ricorrente, relative alla quantificazione degli aumenti di pena, non rientrassero in nessuna di queste eccezioni. Si trattava di questioni di merito coperte dall’accordo e, pertanto, non più contestabili. Di conseguenza, non ravvisando alcuna assenza di colpa nella proposizione del ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono valutare con estrema attenzione tutti gli aspetti della sentenza, inclusi i calcoli di pena, prima di aderire all’accordo, poiché dopo sarà quasi impossibile tornare indietro. La pronuncia rafforza l’istituto del concordato come strumento di definizione rapida dei processi, ma al contempo sottolinea la necessità di una ponderazione attenta da parte della difesa, poiché le porte della Cassazione, salvo casi eccezionali, resteranno chiuse.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (c.d. ‘concordato’)?
No, di regola non è possibile. L’accordo tra le parti, secondo la Corte, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio.
Quali sono le uniche eccezioni per cui un ricorso è ammissibile dopo un concordato in appello?
Il ricorso è eccezionalmente ammissibile in caso di irrogazione di una pena illegale o per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato e al consenso del pubblico ministero.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione e l violazione di legge in relazione agli aumenti di pena per la continuazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen., è inammissibile in quanto l’accor delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizi legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concorda nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della tassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.