Ricorso Inammissibile: Non Si Può Impugnare Dopo Aver Concordato la Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’accettazione di un concordato sulla pena in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione basato su motivi a cui si è rinunciato. Questa decisione sottolinea le conseguenze vincolanti delle scelte processuali e chiarisce i limiti dell’impugnazione, definendo il caso come un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano. Successivamente, in sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo sulla pena, secondo la procedura del cosiddetto ‘concordato in appello’ previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale. La Corte di appello di Milano, accogliendo la proposta congiunta, ha quindi rideterminato e ridotto la pena inflitta in primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Il Motivo del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, che riguarda la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. L’imputato sosteneva che la decisione della Corte di Appello fosse priva di un’adeguata giustificazione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione dei giudici supremi si fonda su una logica procedurale stringente e consolidata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la natura stessa del concordato in appello implica una rinuncia implicita ai motivi di ricorso che non riguardano l’accordo sulla pena. Nel caso specifico, le doglianze relative alla responsabilità penale dell’imputato erano state di fatto superate e abbandonate nel momento in cui le parti hanno scelto di accordarsi sulla sanzione. La pena applicata, peraltro correttamente determinata, era il frutto di un patto processuale con il Procuratore Generale.
Di conseguenza, l’imputato non può, in un secondo momento, lamentarsi della carenza di motivazione su punti ai quali ha volontariamente rinunciato. I motivi del ricorso erano già stati implicitamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale nel momento in cui ha ratificato l’accordo. Pertanto, presentare un ricorso in Cassazione su tali basi è un atto proceduralmente non consentito.
Oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, viene applicata quando si ravvisa una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero quando l’impugnazione viene proposta senza avere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con effetti definitivi. Sebbene consenta di ottenere una riduzione della pena, comporta la rinuncia a contestare nel merito le questioni di responsabilità. Impugnare la sentenza basata su tale accordo per vizi di motivazione su punti rinunciati si traduce non solo in un ricorso inammissibile, ma anche in ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. La decisione rafforza la validità e la serietà degli accordi processuali, che una volta stipulati non possono essere messi in discussione con argomenti pretestuosi.
È possibile presentare ricorso per cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No, se il ricorso riguarda i motivi oggetto di rinuncia. La Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena implica l’abbandono delle doglianze sulla responsabilità, rendendo un successivo ricorso su tali punti inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni di responsabilità erano già state oggetto di rinuncia con l’accettazione del concordato sulla pena. Pertanto, l’imputato non poteva più lamentare una carenza di motivazione su punti che aveva accettato di non contestare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 20/6/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle par riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le inda preliminari del Tribunale di Milano del 17/11/2023.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazion affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comm 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per essere tale l’unico motivo cui è affidat
Invero, le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinu mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determina stata concordata con il Procuratore Generale. Dunque, l’imputato non può doler della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono
correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.