Ricorso Inammissibile: Non si Può Contestare la Pena dopo il Concordato in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: la scelta di definire il processo di appello con un ‘concordato sulla pena’ preclude la possibilità di contestare successivamente la misura della sanzione inflitta. Questa decisione sottolinea la natura vincolante dell’accordo tra imputato e pubblica accusa, rendendo il successivo ricorso inammissibile e ponendo fine al contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni aggravate emessa in primo grado. Giunti in secondo grado, i due imputati decidevano, in accordo con la pubblica accusa, di avvalersi dell’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Genova, accogliendo la richiesta congiunta, rideterminava la pena secondo i termini dell’accordo, che risultava comunque inferiore a quella inflitta dal primo giudice.
L’Impugnazione in Cassazione
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Le loro doglianze si concentravano sull’entità della pena inflitta e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, elementi che, a loro dire, avrebbero dovuto portare a una sanzione ancora più mite. In sostanza, dopo aver concordato la pena, cercavano di ottenere un’ulteriore riduzione dalla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha rigettato seccamente le pretese dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una pubblica udienza, applicando la procedura semplificata dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La decisione si fonda su un principio logico e giuridico ineccepibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che la modalità definitoria scelta dagli imputati, ovvero il concordato, impedisce di rimettere in discussione la misura della pena. L’accordo ex art. 599-bis c.p.p. è il frutto di una libera pattuizione tra le parti processuali (imputato e accusa) su una pena ritenuta congrua dal giudice d’appello. Questo accordo si basa, peraltro, su un accertamento di responsabilità già effettuato con cognizione piena dal giudice di primo grado, accertamento che non era più oggetto di contestazione da parte degli appellanti. Pertanto, contestare una pena liberamente concordata costituisce una contraddizione logica e procedurale. L’accordo sulla pena implica l’accettazione della stessa come equa e definitiva, precludendo ogni ulteriore lamentela sul punto.
Le Conclusioni
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ‘concordato in appello’ è uno strumento che offre il vantaggio di una pena certa e solitamente più mite, ma in cambio richiede la rinuncia a contestarne l’entità. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole del suo carattere tombale sulla questione della pena. La decisione rappresenta un monito per la difesa: una volta siglato un accordo, non sono ammessi ripensamenti. La conseguenza di un’impugnazione così palesemente infondata è, come in questo caso, la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare la pena decisa con un concordato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, la pena liberamente concordata tra le parti e ritenuta congrua dal giudice non può essere oggetto di un successivo ricorso per cassazione. L’accettazione dell’accordo preclude la possibilità di contestarne il risultato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza udienza?
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente di dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza le formalità di un’udienza pubblica quando i motivi sono manifestamente infondati, come nel caso di un’impugnazione contro una pena concordata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di 4.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il 09/12/1977
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a GENOVA il 24/12/1981
avverso la sentenza dei 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la re.lazionc2 svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Genova in accoglimento della richiesta di concordato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in relazione a di lesioni aggravate;
Considerato che il motivo proposto – con cui si contesta l’entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regi di prevalenza – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poic gli imputati non possono porre in discussione la misura della pena liberament concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice d primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esi un accertamento a cognizione piena della responsabilità degli imputati effettuato d giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senz formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore