Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CUPELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che – su concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. – ha parzialmente riformat la sentenza del Tribunale di Milano, con cui era stato ritenuto responsabile d delitto di bancarotta fraudolenta e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 de 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codic ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i m dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, i[pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata p la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione de cd. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principi – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istit previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 – secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita l cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pen richiesta delle parti e l’istituto in esame, prima disciplinato dal citato ar cod. proc. pen. (circa l’applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Se 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunci funzione dell’accordo sulla pena in appello.
Fatta questa premessa, ne consegue che all’odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.
Quanto, poi, alla pretesa lacunosità della sentenza impugnata in ordine a quest’ultimo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione al misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non p essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, neanche la parte si può dolersi dell’asse di motivazione sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ch tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sen dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.