Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9636 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI:03NLMIZ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia da parte del ricorrente dei motivi sulla responsabilità, ritenuta congrua la pena proposta ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen., applicava allo stesso la pena di anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 240 di multa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, che non avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie della rapina, bensì in quella del furto, il che avrebbe condotto alla inflizione di un più mite trattamento sanzionatorio.
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Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una s emessa in applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. contestando sia la qualific che il trattamento sanzionatorio.
Il collegio riafferma:
(a)che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’es concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censur qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti co implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa dogl anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irroga una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborat riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale con ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del pre strumento deflattivo: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01);
(b) che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubb ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attin determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inf quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dal (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2024
DEPOSJTATO IN CANCELLARIA