Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dopo il Concordato in Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 8220 del 2024, offre un’importante lezione procedurale sull’istituto del “concordato sui motivi di appello” (art. 599-bis c.p.p.). La decisione ribadisce un principio consolidato: l’accordo tra le parti in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione, rendendolo ricorso inammissibile. Questo principio si estende anche a questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza era stata pronunciata proprio a seguito di un accordo tra le parti, secondo le modalità previste dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, la parte soccombente decideva di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, sollevando una presunta violazione di legge.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una logica procedurale precisa: l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a contestare la sentenza su punti diversi da quelli concordati. Il ricorrente, accettando l’accordo, ha esaurito la sua facoltà di impugnazione, salvo rarissime eccezioni non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si articola su alcuni punti cardine che chiariscono la portata del concordato in appello.
L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 599-bis c.p.p. La Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 41254/2019 e n. 944/2019), ha spiegato che l’accordo tra le parti sui punti da devolvere alla Corte d’Appello implica una rinuncia a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra doglianza. Questo effetto preclusivo è una conseguenza diretta della scelta processuale di accedere al concordato, che mira a una definizione più rapida del processo d’appello.
Limiti alla Rilevabilità d’Ufficio e il tema del ricorso inammissibile
Un aspetto cruciale sottolineato dalla Corte è che questa rinuncia si estende anche alle questioni che, in teoria, sarebbero rilevabili d’ufficio. L’unica eccezione a questa regola ferrea riguarda l’irrogazione di una pena illegale o vizi legati alla formazione della volontà di aderire al concordato. Poiché nel caso esaminato tali situazioni non erano presenti, il ricorso inammissibile era l’unica conseguenza possibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte, non riscontrando un’assenza di colpa nel ricorrente (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 186/2000), lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento serve come un chiaro monito per gli operatori del diritto. La scelta di percorrere la via del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, in quanto chiude quasi ermeticamente le porte a un successivo ricorso per Cassazione. La Suprema Corte conferma che l’efficienza processuale, obiettivo del concordato, si ottiene al prezzo di una rinuncia quasi totale a ulteriori gradi di giudizio. La sanzione economica inflitta al ricorrente rafforza ulteriormente il messaggio: i ricorsi presentati in violazione di questi principi non solo saranno respinti, ma comporteranno anche un onere economico significativo.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sui motivi in appello (concordato)?
No, di regola il ricorso è inammissibile. Secondo la Corte, l’accordo tra le parti implica la rinuncia a sollevare qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
La rinuncia a presentare ulteriori motivi di ricorso vale anche per questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio?
Sì. L’ordinanza chiarisce che l’accordo preclude la possibilità di dedurre ogni diversa doglianza, anche se relativa a una questione che sarebbe, in astratto, rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Cosa succede se un ricorso viene comunque presentato e dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
L cfal – o avviso alle pa – r – – i›, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che deduce la violazione di legge con riguardo all’art. 129 cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’a 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concord implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, an se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena i (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.