Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude la Cassazione
Nel processo penale, l’istituto del “concordato in appello” rappresenta uno strumento per definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale facoltà, ribadendo un principio consolidato: dopo l’accordo, il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di ridiscutere i punti oggetto di rinuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’imputato, dopo aver inizialmente proposto appello, decideva di rinunciare ai propri motivi di impugnazione, raggiungendo un accordo con la Procura sulla pena da applicare. La Corte di Appello, preso atto della rinuncia e della proposta concordata, accoglieva la richiesta, rideterminando la sanzione.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava una presunta violazione di legge, nello specifico l’illegittima mancata riduzione della pena pecuniaria. Si contestava, in sostanza, un aspetto della pena che era stato oggetto dell’accordo stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, secondo cui l’accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale limita drasticamente l’ambito del successivo controllo di legittimità.
In pratica, l’imputato, rinunciando ai motivi di appello in cambio di una pena concordata, accetta la sentenza nella sua interezza, compresi tutti gli aspetti della sanzione. Riproporre in Cassazione questioni relative ai motivi rinunciati costituisce una pratica non consentita, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è chiara e lineare. L’istituto del concordato in appello si basa su un patto processuale: l’imputato rinuncia a contestare la decisione di primo grado su determinati punti e, in cambio, ottiene una pena più favorevole. Questo accordo, una volta recepito dal giudice d’appello, “cristallizza” la situazione processuale.
La Corte di Cassazione ha specificato che il suo potere di cognizione, in questi casi, è limitato esclusivamente ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. L’unica, e fondamentale, eccezione a questa regola è l’ipotesi in cui la pena concordata e applicata sia “illegale”, ovvero una pena non prevista dall’ordinamento per quel reato o applicata in violazione di norme inderogabili. Nel caso di specie, la pena pecuniaria non era illegale, ma semplicemente ritenuta non sufficientemente ridotta dal ricorrente. Tuttavia, essendo stata parte integrante dell’accordo accettato, la sua congruità era stata implicitamente avallata dall’imputato stesso, con conseguente rinuncia a ogni successiva sindacabilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulle implicazioni strategiche del concordato in appello. Se da un lato rappresenta un’opportunità per l’imputato di ottenere una riduzione della pena e una rapida definizione del processo, dall’altro comporta una rinuncia quasi totale a ulteriori gradi di giudizio sui punti concordati. La scelta di percorrere questa strada deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di sollevare in Cassazione doglianze che non riguardino l’illegalità della pena. La decisione della Suprema Corte rafforza la natura pattizia e definitiva del concordato, confermando che i patti processuali, una volta siglati, devono essere rispettati.
È possibile presentare un ricorso per cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone motivi che sono stati oggetto di rinuncia nell’ambito dell’accordo, poiché l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità.
Ci sono eccezioni alla regola dell’inammissibilità del ricorso dopo un concordato in appello?
Sì, l’unica eccezione menzionata nella decisione è il caso in cui venga irrogata una pena illegale, cioè una sanzione non prevista o applicata in violazione delle norme di legge.
Se si accetta una pena pecuniaria in un concordato, si può poi contestarne l’importo in Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, la pena pecuniaria concordata è stata ritenuta congrua dalle parti al momento dell’accordo. Accettandola, l’imputato ha implicitamente rinunciato a contestarne la congruità, rendendo inammissibile un successivo ricorso su tale punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 11/07/1968 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE di APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da NOME COGNOME accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge , con riferimento all’ illegittima mancata riduzione della pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
Il Collegio riafferma infatti che, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 -01).
Nel caso di specie, la pena pecuniaria inflitta è stata ritenuta congrua dalle parti nella proposta accolta dalla Corte di appello, con chiara rinuncia alla sua sindacabilità.
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.