Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dopo il concordato in appello
Quando un imputato decide di accordarsi sulla pena in appello, quali sono le conseguenze per un eventuale successivo ricorso in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa di un precedente accordo. Questa decisione sottolinea l’importanza delle scelte processuali e i loro effetti vincolanti nei successivi gradi di giudizio.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato in Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, in particolare per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Tuttavia, un dettaglio processuale si è rivelato decisivo: nel corso del giudizio di secondo grado, l’imputato aveva concordato con il Procuratore Generale il trattamento sanzionatorio da applicare, secondo quanto previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, noto come “concordato in appello”. Tale accordo implicava la rinuncia contestuale agli altri motivi di impugnazione, focalizzando l’accordo proprio sulla determinazione della pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che regola le conseguenze del concordato in appello. Secondo i giudici supremi, l’accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente gli aspetti che sono stati oggetto dell’accordo stesso.
Dal momento che l’imputato aveva accettato una specifica pena, aveva implicitamente rinunciato a lamentarsi della sua quantificazione, inclusa la valutazione sulle attenuanti generiche. Presentare un ricorso basato proprio su questo punto equivale a contestare un accordo già liberamente sottoscritto, rendendo l’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e si allineano a precedenti pronunce (come la sentenza Sez. 2, n. 30990 del 2018). La Corte ha spiegato che il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se solleva questioni relative alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo o se contesta il contenuto della pronuncia, che è, di fatto, il risultato di quell’accordo.
In altre parole, non è possibile prima accordarsi sulla pena e poi, in un secondo momento, impugnare la sentenza lamentando che la pena stessa sia stata calcolata in modo sfavorevole, ad esempio per la mancata concessione di attenuanti. Le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento sono parimenti inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale: il concordato in appello è uno strumento che offre vantaggi in termini di definizione della pena, ma comporta una rinuncia tombale ad altre contestazioni. La scelta di aderirvi deve essere ponderata, poiché preclude la possibilità di rimettere in discussione, in sede di legittimità, gli aspetti legati alla sanzione. La coerenza processuale impone che un accordo liberamente raggiunto tra le parti e ratificato dal giudice non possa essere unilateralmente sconfessato in un grado di giudizio successivo. La conseguenza, come in questo caso, è la declaratoria di un ricorso inammissibile, con annessa condanna alle spese.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello se si è raggiunto un accordo sulla pena (concordato)?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se riguarda motivi che sono stati oggetto di rinuncia a seguito del concordato sulla pena in appello, come la determinazione della pena stessa, che include la valutazione delle attenuanti generiche.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso specifico?
Perché l’imputato, nel concordare la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva contestualmente rinunciato ai motivi di ricorso diversi da quello relativo alla determinazione della pena. Presentare un ricorso basato proprio sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche contraddice la rinuncia effettuata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3565 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 09/08/1981
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato a viso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catania, il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio di motivazione con rife alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputat nel concordare con il RG. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da qu relativo alla determinazione della pena;
ritenuto altresì che – in considerazione dell’intervenuta rinuncia agli motivi, tra cui quello sulla sospensione condizionale – debba trovare applicaz il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibil il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. chelfieduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024
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Il Presidente