Ricorso Inammissibile: la Cassazione e il Concordato in Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: chi accetta un ‘concordato in appello’ non può successivamente impugnare la sentenza per motivi a cui ha già rinunciato. Questa decisione chiarisce i limiti del diritto di impugnazione e le conseguenze di un ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti di riflessione sulla strategia processuale.
I Fatti del Caso: dal Reato al Patteggiamento in Appello
Il caso trae origine da una condanna per tentato omicidio e altri reati. In sede di appello, l’imputato, tramite il suo difensore, ha raggiunto un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena. Questa procedura, nota come ‘concordato sui motivi di appello’ e disciplinata dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, ha portato la Corte d’Appello a quantificare la pena in sette anni di reclusione. L’accordo prevedeva, come sua condizione essenziale, la rinuncia da parte dell’imputato ai restanti motivi di gravame, concentrando l’attenzione esclusivamente sulla misura della sanzione.
Il Tentativo di Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Nonostante l’accordo raggiunto e la rinuncia formalizzata, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando proprio il punto relativo alla sua responsabilità penale. In pratica, ha tentato di riaprire una discussione su questioni che erano state deliberatamente escluse dall’accordo in appello.
La Suprema Corte ha prontamente respinto questa mossa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una logica giuridica stringente: l’impugnazione era stata presentata in relazione a motivi che erano stati oggetto di esplicita rinuncia.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la natura stessa del concordato ex art. 599-bis c.p.p. Tale istituto processuale si basa su un patto tra le parti: l’imputato ottiene una pena potenzialmente più favorevole e, in cambio, rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza di primo grado. Questa rinuncia è un atto dispositivo che preclude qualsiasi ripensamento.
La Cassazione ha sottolineato che il tentativo di rimettere in discussione la responsabilità rappresenta una violazione diretta di tale patto. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre specificato di aver applicato la procedura semplificata de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla c.d. Riforma Orlando del 2017), che consente una decisione rapida e senza udienza per questo tipo di inammissibilità manifeste.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica definitiva e vincolante. Una volta rinunciato a determinati motivi, non è più possibile riproporli in una fase successiva del giudizio. In secondo luogo, l’ordinanza evidenzia le conseguenze negative di un’impugnazione temeraria. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una consistente sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., per aver introdotto un ricorso senza fondamento giuridico.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per contestare la propria responsabilità dopo aver raggiunto un accordo sulla pena (concordato) in appello?
No. Secondo la Corte, il ricorso è inammissibile se riguarda i motivi di appello ai quali l’imputato ha espressamente rinunciato per ottenere la rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Come viene gestito dalla Corte di Cassazione un ricorso palesemente inammissibile come questo?
La Corte dichiara l’inammissibilità de plano, ovvero con una procedura semplificata senza udienza formale, come stabilito dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, per i casi di ricorsi avverso sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CINISI il 24/09/1946
avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avv)lo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena, concordata dalle par ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., previa rinunzia ai res motivi di appello, ed ha quantificato la pena, nei confronti di COGNOME NOME nella misura di anni sette di reclusione in relazione ai reati tentato omicidio ed altro, confermando nel resto la sentenza appellata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, essendo riferito ai motivi oggetto di rinunzia
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avv sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi del 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all’art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente