Ricorso inammissibile: quando l’accordo in appello preclude la via della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione a seguito di un ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. La pronuncia stabilisce che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, diventa impossibile presentare un ricorso per contestare gli elementi che ne sono stati oggetto, rendendo il conseguente ricorso inammissibile. Questo principio rafforza la natura dispositiva dell’accordo, volto a definire in modo celere e consensuale il giudizio di secondo grado.
I Fatti del Caso: Dalla Riforma in Appello al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di primo grado a una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 30.000 euro. In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo, come previsto dall’art. 599 bis c.p.p. La Corte d’Appello, prendendo atto dell’accordo e della rinuncia ai restanti motivi di impugnazione, riformava parzialmente la sentenza, riducendo la pena a 5 anni e 6 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’inosservanza della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del reato e alla misura della pena irrogata.
La Decisione della Corte: quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Gli Ermellini hanno applicato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è possibile impugnare elementi del processo che sono stati oggetto di un’indicazione concordata tra le parti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. L’accordo tra accusa e difesa sulla rideterminazione della pena implica una rinuncia implicita a contestare proprio quegli aspetti, come la quantificazione della sanzione o la qualificazione del fatto, che sono alla base dell’accordo stesso. Permettere un successivo ricorso su tali punti svuoterebbe di significato l’istituto, concepito per deflazionare il carico giudiziario e dare certezza alla pena concordata. La Corte ha specificato che il ricorso per cassazione è inammissibile quando ha ad oggetto la determinazione della pena, se questa è frutto di un accordo ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., e lo stesso vale per la qualificazione del fatto. Di conseguenza, mancando i presupposti per un esame nel merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello è un atto dispositivo che preclude ulteriori contestazioni sugli elementi concordati. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che sta accettando una definizione della pena che non potrà più essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. La conseguenza di un’impugnazione proposta in violazione di questo principio è la declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. Questa decisione rafforza la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema giudiziario.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per contestare la pena dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso è inammissibile se ha per oggetto la determinazione della pena (o la qualificazione del reato) che sia stata oggetto di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
L’accordo in appello riguarda solo la riduzione della pena?
No, l’accordo può estendersi anche ad altri aspetti, come la qualificazione giuridica del fatto. Una volta che tali elementi sono inclusi nell’accordo, non possono più essere oggetto di successiva impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12052 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MINIATO il 03/01/2000
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in data 15 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze ha riformato parzialmente, su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la precedente sentenza emessa dal Tribunale .di Livorno che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, riducendola in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed 20.000 di multa e confermando nel resto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’inosservanza di legge con riferimento alla qualificazione del reato..t
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la determinazione della pena laddove la stessa sia stata oggetto di indicaz one concordata tra le parti ai sensi dell’art. id 599 bis cod. proc. pen.) e 0 “«.4 t 1.4 GLYPH .RA GLYPH O. 2: GLYPH 1..0 #141 GLYPH . P ?4,11- 3.
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,