Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze Generiche Non Bastano
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente una generica lamentela per ottenere una revisione della decisione impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare proprio dalla genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. L’oggetto del contendere, per quanto emerge dal provvedimento, si concentrava sulla presunta mancata motivazione da parte del giudice d’appello riguardo all’applicazione di una specifica norma del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano conformi a quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità.
In sostanza, l’appello è stato respinto prima ancora di essere discusso nel dettaglio, con importanti conseguenze per il proponente.
La Critica all’Applicazione dell’Art. 129 c.p.p.
Il fulcro del ricorso era la denuncia di una omessa motivazione relativa all’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato perché non avesse applicato tale disposizione nel suo caso. Tuttavia, questa critica è stata formulata in modo troppo vago per essere accolta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. I giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero costituiti da “mere doglianze generiche”. Questo significa che il ricorrente si era limitato a lamentare una presunta mancanza nella sentenza impugnata, senza però articolare una critica specifica, puntuale e supportata da argomentazioni giuridiche pertinenti al giudizio di Cassazione.
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Un ricorso che si limita a denunciare un'”omessa motivazione” in modo generico, senza specificare in che modo tale omissione violi la legge o renda la sentenza illogica, non supera il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi ritenuti infondati o inammissibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto serie e ben formulate. Non è una sede per riproporre le stesse lamentele già esaminate nei gradi di merito. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, tecnicamente ineccepibile e deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata. Le “doglianze generiche” non solo non portano al risultato sperato, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche significative, aggravando la sua posizione processuale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano considerati “mere doglianze generiche”, cioè critiche non specifiche e non consentite dalla legge in sede di legittimità, ossia davanti alla Corte di Cassazione.
Quale critica specifica ha mosso il ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente si è limitato a denunciare l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sull’applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, senza però articolare in modo specifico le ragioni di diritto che rendevano tale omissione un vizio della sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 739 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 23/12/1975
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 152
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da mere doglianze generiche, limitate alla denuncia della omessa motivazione sull’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/11/2023