Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici non Bastano in Cassazione
L’esito di un processo non è mai definitivo fino all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione è tutt’altro che scontato. Un recente provvedimento ha messo in luce una delle ragioni più comuni per cui un appello viene respinto prima ancora di essere esaminato nel merito: il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Questa ordinanza offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte interpreti il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di terzo grado di merito.
I Fatti del Caso
Una cittadina, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della controversia riguardava una condotta ritenuta oltraggiosa, e la ricorrente contestava sia l’elemento soggettivo del reato sia la percezione delle parole offensive che le erano state attribuite. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici del merito avessero valutato erroneamente le circostanze.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza della persona, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non possedevano i requisiti minimi per essere esaminati, chiudendo di fatto la vicenda giudiziaria.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nella natura dei motivi addotti dalla difesa. La Suprema Corte ha evidenziato diverse carenze fondamentali:
1. Mere Doglianze di Fatto: I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della ricorrente si limitavano a essere “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, la difesa non contestava un’errata applicazione della legge, ma proponeva una rilettura alternativa dei fatti, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” dove si può rivalutare il materiale probatorio.
2. Assenza di Travisamenti Probatori: La difesa non ha allegato alcun “travisamento probatorio”, ovvero un errore palese e decisivo nella lettura di una prova specifica da parte dei giudici di merito. Senza questa specifica allegazione, la critica alla ricostruzione dei fatti diventa una semplice richiesta di nuova valutazione, inammissibile in Cassazione.
3. Genericità e Aspecificità: I motivi sono stati giudicati “del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca”. Questo significa che le critiche non erano mirate a colpire specifiche parti della motivazione della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse tesi difensive già vagliate e respinte nei gradi precedenti con argomenti considerati corretti, puntuali e logicamente coerenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un appello mascherato. Per chi intende impugnare una sentenza di secondo grado, è essenziale formulare motivi specifici, che identifichino chiaramente gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione, evitando di riproporre semplicemente la propria versione dei fatti. La mancata osservanza di questi criteri conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie, rendendo vano l’ultimo tentativo di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze sui fatti, generiche e non specifiche. La difesa non ha indicato errori di diritto o travisamenti delle prove, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila Euro.
Cosa si intende per ‘doglianze in punto di fatto’ e perché non sono ammesse in Cassazione?
Le ‘doglianze in punto di fatto’ sono contestazioni che riguardano la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. Non sono ammesse in Cassazione perché il ruolo della Suprema Corte è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi inferiori, non di riesaminare i fatti come se fosse un terzo processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/10/1973
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto /oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto senza addurre travisamenti probatori diretti a contrastare la ricostruzione della vice giudizio, sono del tutto generici e affetti da aspecificità estrinseca ) perché inerenti a temil’elemento soggettivo della condotta oltraggiosa e la percezione delle parole offensi adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corret puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerg acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, senza che siffatt entare s fatto oggetto di effettive doglianze critiche da parte dell’impugnazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.