Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze di Merito Non Bastano
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ruolo e i limiti del giudizio in Corte di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce perché un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto, anziché sollevare vizi di legittimità. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, ha cercato di contestare la ricostruzione della condotta che gli era stata attribuita, proponendo una versione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. In particolare, le censure si concentravano sulla valutazione della portata minatoria di una frase pronunciata dall’imputato, elemento centrale per la sua condanna.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di motivazioni nette e proceduralmente rigorose. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano una violazione o un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma si configuravano come semplici “doglianze di merito”.
In altre parole, il ricorrente non stava sostenendo che i giudici avessero sbagliato ad applicare una norma, ma che avessero sbagliato a interpretare i fatti. Questo tipo di critica è precluso in Cassazione, il cui compito non è quello di effettuare un nuovo processo, ma di assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione del diritto.
La Ripetitività delle Censure
Un ulteriore elemento che ha portato alla declaratoria di inammissibilità è stato il carattere meramente riproduttivo dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha evidenziato come le argomentazioni difensive fossero una semplice riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una spiegazione logica e coerente riguardo al carattere minatorio della frase utilizzata dall’imputato, smontando la tesi difensiva che veniva ora ripresentata in Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha ribadito la distinzione cruciale tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti equivale a chiedere ai giudici di superare i limiti del proprio mandato. Il ricorso per Cassazione deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge (error in iudicando) o vizi procedurali (error in procedendo), non sulla plausibilità di una tesi difensiva già motivatamente respinta. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha sanzionato questo tentativo, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un’impugnazione, per avere speranza di essere esaminata nel merito, deve essere tecnicamente ben impostata, concentrandosi su vizi di legittimità reali e dimostrabili. La mera riproposizione di argomenti fattuali già vagliati e disattesi non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione conferma il ruolo della Cassazione come custode della legge e non come giudice di terza istanza sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici doglianze di merito. Il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, proponendo una ricostruzione della condotta diversa da quella accertata nei gradi precedenti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di merito (là dove propongono una diversa ricostruzione della condotta ascritta all’imputato) e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, dove si rinviene logica spiegazione sulla portata miNOMEria della frase utilizzata dall’imputato, che portava ad escludere la tesi difensiva, in questa sede meramente riproposta);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
-Così deciso il 1 04/2024.